Corte di Cassazione (3018/2020) – Presupposti affinché un piano attestato possa considerarsi idoneo ad escludere da revocatoria i pagamenti effettuati e le garanzie concesse in esecuzione di quanto da esso previsto.

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Data di riferimento: 
10/02/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 febbraio 2020, n. 3018 – Pres. Antonio Didone, Rel. Guido Federico.

Piano attestato di risanamento – Pagamenti e garanzie concesse in esecuzione dello stesso – Esenzione da revocatoria  a norma dell' art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. -   Testo previgente al d.l. n. 83 del 2012 – Veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano – Elementi costitutivi dell'attestazione del professionista – Idoneità del piano a consentire il risanamento – Valutazione da parte del giudice – Necessità.

A norma dell'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. (nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), la veridicità dei dati aziendali è elemento costitutivo dell'attestazione, quale necessario presupposto della valutazione di ragionevolezza del piano. [al riguardo la Corte ha infatti sottolineato come sia prima che dopo la modifica del contenuto di quella lettera, non poteva prescindersi da detto requisito in quanto la modifica non aveva avuto sul punto, portata innovativa, ma meramente esplicativa, essendosi limitata ad estrinsecare un requisito - vale a dire l'attestazione di veridicità dei dati aziendali - insito nella stessa logica del piano attestato di risanamento e dunque dell'esenzione da revocatoria prevista con riferimento ai pagamenti e alle garanzie concesse in esecuzione  di quanto dallo stesso previsto].

Per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. (nel testo previgente d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), il giudice deve effettuare, con giudizio "ex ante", una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l'idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti dell'assoluta, evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine. (Nella specie, il Tribunale aveva ritenuto irrilevante, ai fini della revocatoria, la mancata attestazione della veridicità dei dati contabili ed escluso il potere del giudice di valutare, in dissenso dal professionista che aveva redatto il piano, l'idoneità dello stesso a realizzare gli obiettivi di risanamento in esso indicati). (Principi di diritto)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24373.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: