Corte di Cassazione (3022/2020) – Rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento e cassazione con rinvio di quella decisione: inefficacia della sentenza di fallimento in caso di mancata riassunzione.

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Data di riferimento: 
10/02/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 febbraio 2020, n. 3022 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.

Sentenza dichiarativa di fallimento- Reclamo -  Effetto devolutivo pieno – Decisione da assumersi nei limiti delle censure sollevate – Possibile nuova valutazione delle istanze ex artt. 6 e 7 L.F.

Sentenza dichiarativa di fallimento – Reclamo – Rigetto - Ricorso per cassazione  - Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione nel termine - Conseguenze – Estinzione dell'intero processo -  Inefficacia della sentenza di fallimento.

La circostanza che il reclamo fallimentare ex art. 18 L.F. contro la sentenza dichiarativa di fallimento produca un effetto devolutivo pieno conduce necessariamente a concepire il giudizio che ne consegue come un giudizio funzionale a sottoporre a una nuova valutazione nei limiti delle censure sollevate,  la domanda formulata col ricorso al tribunale ex artt. 6 e 7 legge fall. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, ove la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all'art. 18 l.fall., sia stata cassata con rinvio e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, trova piena applicazione la regola generale di cui all'art. 393 c.p.c., alla stregua della quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero processo e, quindi, anche l'inefficacia della sentenza di fallimento. (Principio di diritto)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24374.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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