Corte di Cassazione (15645/2020) – Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento: limiti dell'effetto devolutivo e presupposto di ammissibilità delle questioni sollevate.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/07/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 22 luglio 2020, n. 15645 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Dichiarazione di fallimento – Reclamo -  Effetto devolutivo pieno – Limiti  rappresentati dalle  allegazioni espresse – Vizi del procedimento – Necessaria deduzione da parte del reclamante – Non rilevabilità d'ufficio.

Dichiarazione di fallimento – Reclamo fondato su soli vizi di rito – Inammissibilità – Questioni di merito - Necessaria contestuale proposizione.

Fallimento -  Istanza basata su scrittura privata - Tribunale - Accertamento della genuinità - Disposizioni di cui agli artt. 214 e segg. c.p.c. - Inapplicabilità - Possibile ricorso ad ogni mezzo utile. 

Il reclamo ex art. 18 L.F. avverso la  sentenza dichiarativa di fallimento possiede effetto devolutivo pieno, ma  nei limiti delle allegazioni espresse nel reclamo stesso, ragion per cui il giudice non può, laddove non richiamati dal reclamante, rilevare d'ufficio vizi che abbiano inficiato il procedimento notificatorio del ricorso, come regolamentato dall'art. 15 L.F.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

E' inammissibile il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento proposto ai sensi dell'art. 18 L.F., qualora lo stesso sia fondato esclusivamente su vizi di rito [nella specie, l'inosservanza del termine dilatorio di comparizione di cui all'art. 15 L.F.], senza la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito, e i vizi denunciati non rientrino tra quelli che comportino una rimessione al primo giudice, tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Le disposizioni di cui agli artt. 214 e segg. c.p.c., sul riconoscimento e la verificazione della scrittura privata, non sono applicabili nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, tenuto conto del carattere sommario e camerale che tale procedimento ha conservato anche dopo la riforma della legge fallimentare e degli ampi poteri istruttori officiosi che spettano al giudice, sicché il tribunale può accertare la genuinità della scrittura privata anche d'ufficio e con ogni mezzo. (Massima ufficiale)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20n.%2015645.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista:  Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 gennaio 2018 n. 1893 https://www.unijuris.it/node/4034]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: