Corte di Cassazione (3871/2020) – Problematiche inerenti il ricorso per cassazione avverso il decreto mediante il quale il tribunale ha deciso contestualmente la misura del compenso spettante al curatore fallimentare ed al suo coadiutore.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 febbraio 2020, n. 3871 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Massimo Ferro.
Ricorso per cassazione – Attività del giudice – Asserita lesione del diritto di difesa – Vizio lamentato - Pregiudizio che ne è derivato – Precisazione da parte del ricorrente – Nullità della sentenza impugnata – Presupposto necessario.
Fallimento – Liquidazione del compenso spettante agli incaricati – Competenza esclusiva del giudice delegato – Impugnazione della decisione – Reclamo ex art. 26 L.F. - Sola procedura cui fare ricorso.
Fallimento - Curatore – Compenso spettante – Tribunale - Decreto di liquidazione – Specifica motivazione - Precisazione dei criteri adottati – Necessaria indicazione.
La parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata. (Principio di diritto) [nello specifico la Corte ha giudicato inammissibile la doglianza del curatore circa la “assoluta carenza del contradditorio” per non essere stato sentito dal tribunale in sede di decisione circa la misura del compenso spettantegli, in quanto lo stesso non aveva dedotto quale lesione sarebbe stata evitata alla sua attività difensiva ove il tribunale, benché ex art. 39, primo comma, L.F. non tenutovi, ne avesse disposto comunque la comparizione preventiva] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il decreto del giudice delegato di determinazione del compenso spettante al coadiutore del curatore è suscettibile del reclamo ex art. 26 L.F. e non già dell’opposizione ex art. 170 del T.U. sulle spese di giustizia in quanto la speciale disciplina prevista dall'art. 25 L.F. prevede che spetta a detto giudice la competenza esclusiva per la liquidazione dei compensi per l’attività espletata dagli incaricati a favore del fallimento [nello specifico la Corte ha sottolineato come, nonostante il tribunale avesse direttamente liquidato il compenso anche al coadiutore, il curatore in sede di ricorso per cassazione nulla aveva avuto al riguardo da obiettare e non aveva operato alcuna distinzione in tema di regime di formazione dell'atto liquidatorio tra la sua posizione e quella del suo coadiutore, ma le aveva assommate in un rapporto di reciproca interdipendenza, nulla deducendo circa la diversa competenza degli organi concorsuali, ragion per cui sul punto si doveva ritenere si fosse oramai formato un giudicato implicito].(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) Il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dall'art. 39 l.fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate, con conseguente nullità del decreto predetto qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione, ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.. Peraltro la motivazione può essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, ma con richiami espliciti ai parametri applicati; non basta invero il mero richiamo all'istanza del curatore, se privo dei criteri in concreto adottati, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione. (Principio di diritto)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24396.pdf
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Cassazione Civile, Sez. I, 30 ottobre 2014, n. 23086 https://www.unijuris.it/node/2435; Cassazione civile, sez. I, 03 Maggio 2016, n. 8742 https://www.unijuris.it/node/3825 e Cassazione civile, sez. II, 25 Luglio 2019, n. 20193https://www.unijuris.it/node/5006]