Corte di Cassazione (21144/2020) – La dichiarazione di fallimento su istanza di uno o più creditori non presuppone un definitivo accertamento da parte del giudice dell'esistenza del credito vantato dall’istante.

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Data di riferimento: 
02/10/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 ottobre 2020, n. 21144 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Andrea Fidanzia.

Dichiarazione di fallimento – Iniziativa di uno o più creditori – Definitivo accertamento dell'esistenza del credito da parte del giudice  – Presupposto non necessario – Verifica da eseguirsi solo in sede di formazione dello stato passivo.

Dichiarazione di fallimento - Reclamo - Creditore istante - Mancanza di legittimazione attiva - Ricorrente - Difetto non tempestivamente sollevato -  Tribunale - Anteriore statuizione implicita - Giudicato interno - Inammissibilità di una rilevazione d'ufficio; e nelle Tags la parola "Reclami" e l'art. 18 L.F  e 51, 53 C.C.I. 

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la L. Fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente  un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante, stante che l' accertamento della effettiva esistenza del credito, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di verifica dello stato passivo, al quale anche chi abbia chiesto la dichiarazione di fallimento, allegando di essere creditore, ha l'onere di partecipare per divenire creditore concorrente. (Pierluigi Ferrini -  Riproduzione riservata)

Il difetto di legittimazione attiva ad instare per la dichiarazione di fallimento è tardivamente eccepito qualora, ancorché conosciuto (se del caso in conseguenza dell'approvazione dello stato passivo), non sia stato tempestivamente sollevato con il reclamo ex art. 18 l. fall., ma affidato a successive note; né tale difetto è rilevabile d'ufficio qualora sussista una anteriore statuizione implicita del tribunale fallimentare su cui si sia formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva ravvisato siffatta statuizione implicita sulla "legitimatio ad causam" dei creditori, altresì osservando che la relativa questione non era stata neppure oggetto di contestazione). (massima ufficiale)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20n.%2021144.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 28 novembre 2018, n. 30827 https://www.unijuris.it/node/4921].

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