Tribunale di Pistoia – Concordato con continuità aziendale: durata massima del piano e presupposto perché la soddisfazione dei creditori privilegiati possa aver luogo anche oltre l'anno dall'omologazione.

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Data di riferimento: 
21/09/2020

Tribunale di Pistoia, Ufficio Fallimentare, 21 settembre 2020 – Pres. Rel. Nicoletta Maria Caterina Curci, Giud. Sergio Garofalo e Lucia Leoncini.

Concordato preventivo – Continuità aziendale – Durata piano concordatario – Previsione di soddisfazione dei creditori privilegiati in più anni – Presupposto di ammisibilità.

La previsione, in sede di proposta di concordato preventivo con continuità aziendale, della soddisfazione dei creditori  privilegiati in un lasso di tempo di durata superiore all'anno [nello specifico in sette anni] non contrasta con la regola di cui all'art. 186 bis, secondo comma, lettera c), L.F., giacché detta norma, come interpretata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, non impedisce una moratoria superiore all'anno ma impone, in tale evenienza, che ai creditori privilegiati sia riconosciuto nei limiti della c.d. perdita consequenziale, e cioè della perdita economica sofferta per effetto del ritardo,  il diritto di voto ai sensi dell'art. 177, terzo comma, L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24399.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 09 maggio 2014 n. 10112 https://www.unijuris.it/node/2317; Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 04 febbraio 2020, n. 2422 https://www.unijuris.it/node/5033 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 giugno 2020, n. 11882 https://www.unijuris.it/node/5255 ] - [nello specifico il tribunale ha precisato che la perdita  era stata, conformemente al dictum della Cassazione contenuto in tale ultima recente sentenza,  correttamente in concreto individuata adottando il criterio consacrato dall'art. 86 C.C.I.]

 

 [Affrontando il tema di quale si debba considerare ai sensi dell'art. 161, secondo comma, lettera e), L.F. la durata massima che un piano di concordato preventivo, in particolare in continuità, deve rispettare, perché  risulti idoneo a realizzare in  modo appropriato la c.d. “causa concreta del concordato”, condizione richiesta affinché ne sia riconosciuta la fattibilità, il Tribunale, dopo aver richiamato alcuni precedenti sul punto della giurisprudenza di legittimità, ed in particolare la sentenza della Corte di Cassazione,Sezioni Unite,  23 gennaio 2013 n. 1521 (anch'essa riportata in  questa rivista: https://www.unijuris.it/node/1701), nonché la raccomandazione n. 7 contenuta nella seconda edizione del 2015 delle “Linee guida per il finanziamento alle Imprese in crisi”, redatta dall'Università di Firenze in collaborazione col Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dell'Assonime e sovente richiamata per la valutazione in discorso, ha sottolineato come neppure il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza sia  intervenuto a delimitare temporalmente  la durata del piano di concordato preventivo, limitandosi a prevedere che, in caso di concordato in continuità,  il piano debba definire i tempi necessari per assicurare  il riequilibrio della situazione finanziaria (art. 87, primo comma, lettera b) C.C.I.].

 

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: