Tribunale di Rimini – Valutazione che il giudice è chiamato a compiere in sede di omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento nel caso non siano state proposte opposizioni.

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Data di riferimento: 
11/10/2020

Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. Fallimentare, 11 ottobre 2020 – Giud. Del. Silvia Rossi.

Crisi da sovraindebitamento – Proposta di composizione mediante accordo con i creditori  - Raggiungimento della percentuale necessaria per l'approvazione – Sede di omologazione – Assenza di opposizioni – Valutazione che il giudice è chiamato a compiere – Contenuto.

Laddove non sia stata proposta alcuna opposizione all'omologazione da parte dei creditori concorsuali, neppure da parte di quelli pochi che hanno espresso voto sfavorevole nei confronti di una proposta di accordo ex L. 3/2012, e risulti essere stata raggiunta la maggioranza di cui all'art. 11, comma 2 di detta legge, la valutazione cui il giudice è chiamato ai sensi dell'art. 12, comma 2, non può riguardare la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all’ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, poiché il relativo giudizio è riservato ai creditori concorsuali. Il giudice è pertanto chiamato a valutare, in quella sede, esclusivamente la legittimità del procedimento, non solo in termini di sussistenza delle condizioni sostanziali e formali della procedura concorsuale, di carenza di ragioni ostative e di mancanza, nei contenuti della proposta, di violazione di norme imperative, ma anche dal punto di vista della analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà dell'attestazione dell'organismo di composizione della crisi, nonché la fattibilità del piano sottostante alla proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24428.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: