Tribunale di Milano – Emergenza da Covid-19: possibilità che il debitore, che alla data del 23/2/2020 abbia in corso una procedura di concordato con continuità, ottenga di usufruire di una proroga per la presentazione di un nuovo piano.

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Data di riferimento: 
08/10/2020

Tribunale di Milano, Sez. II civ. - Fallimentare, 08 ottobre 2020 – Pres. Alida Paluchowski, Rel. Carmelo Barbieri, Giud. Vincenza Agnese.

Emergenza sanitaria da Covid-19 – Concordato preventivo con continuità – Procedura in corso alla data del 23/2/2020 -  Proponente - Istanza di concessione di un termine per il deposito di un nuovo piano e una nuova proposta –  Possibile accoglimento della richiesta –Presupposto necessario -  Art. 9, comma 2, del D.L. 08 aprile 2020, n. 23 – Differimento accordabile di non più di novanta giorni – Non ulteriore prorogabilità.

Emergenza sanitaria da Covid-19 – Concordato preventivo con continuità in corso – Tribunale - Concessione di  termine per il deposito di un nuovo piano e una nuova proposta -  Fissazione della data di adunanza dei creditori – Necessario approntamento da parte del commissario della relazione definitiva – Circostanza da tenersi in considerazione.

A norma dell'art. 9, comma 2, del D.L. 08 aprile 2020, n. 23, come emendato dalla legge di conversione 05 giugno 2020, n.40, può trovare accoglimento, se presentata prima che sia intervenuta l'omologazione, la richiesta del proponente di un concordato preventivo con continuità aziendale, che risulti  pendente alla data del 23 febbraio 2020, di concessione di un  termine non superiore a novanta giorni e non prorogabile, finalizzato alla presentazione di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica da Covid-19 che ha provocato una grave contrazione della domanda e delle vendite; ciò però a condizione che tale istanza non venga presentata dopo che l'adunanza dei creditori si sia  tenuta senza che siano state nel corso della stessa raggiunte le maggioranze previste dall'art. 177 L.F. In tal caso resta ferma comunque per il debitore la possibilità di depositare una nuova proposta dopo la dichiarazione di inammissibilità della precedente ex art. 179 L.F., sempreché ad essa non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento (scenario, peraltro, temporaneamente precluso da altra previsione contenuta  nello stesso provvedimento normativo cui si è fatto sopra riferimento). (Pierluigi Ferrini -  Riproduzione riservata)

Laddove il tribunale accolga la richiesta di concessione del termine per la presentazione di una nuova proposta e di un nuovo piano, la data di adunanza dei creditori, ove questa non si sia già svolta, dovrà essere fissata tenendo conto della necessità di permettere al commissario di approntare in tempo la relazione ex art. 172 L.F. su un nuovo progetto definitivo, così da  consentire ai creditori di esprimere un consenso informato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24441.pdf

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Udine, 28 maggio 2020 https://www.unijuris.it/node/5173]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: