Corte d'Appello di Milano - Verifica del passivo, eccezione revocatoria e prescrizione dell'azione.

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Data di riferimento: 
21/07/2009

Corte d'Appello di Milano, 21 luglio 2009 - Pres. Urbano - Est. Ines Marini.
Segnalazione del Dott. Fabrizio Di Marzio

Ammissione al passivo fallimentare - Eccezione revocatoria - Applicabilità dell'art. 95 l.f. nel testo vigente a fallimenti dichiarati prima del 16 luglio 2006 - Esclusione.

Non può ritenersi che la regola sancita dall'art. 95, comma 1, legge fallimentare, nella sua nuova formulazione, secondo cui "il curatore può eccepire (...) l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione", abbia cristallizzato un principio già vigente nella struttura della legge fallimentare ante riforma sicché la norma, nell'attuale versione, non è applicabile ai fallimenti dichiarati prima del 16 luglio 2006 in relazione ai quali vale invece il principio secondo cui il diritto ad eccepire la revocabilità ex art. 67, comma 1 legge fallimentare della causa di prelazione del credito è soggetto a prescrizione al pari di ogni altro diritto. (mb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it  - riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]