Corte di Cassazione (18837/2020) – Concordato preventivo e detrazione IVA nei limiti della proposta concordataria.

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Data di riferimento: 
11/09/2020

Corte di Cassazione, Sez.V tributaria civile, 11 settembre 2020, n. 18837 -  Pres. Biagio Virgilio, Rel. Filippo D'Aquino.

Concordato preventivo – Rimborso IVA – Proposta omologata – Limite.

Deve essere anticipata al momento dell'omologazione del concordato la modifica della base imponibile su cui calcolare la detrazione che, solitamente, consegue alla registrazione delle note di variazione (rettifica) da parte del prestatore. Sicché, sin dall'omologa della proposta concordataria, non è più sufficiente ai fini della detrazione, da parte della società in concordato, la mera registrazione della fattura di acquisto come per i soggetti IVA in bonis, dovendosi tenere conto di quanto il committente riverserà al prestatore sulla base della proposta omologata. Stante la ragionevole certezza del mancato integrale pagamento del credito da rivalsa IVA, il committente in C.P. non può che portare a credito IVA conseguente all'esercizio della detrazione nei limiti di quanto assolto in sede di rivalsa sulle fatture di acquisto ricevute, in conformità di quanto risulti dalla proposta concordataria omologata e non secondo quanto indicato nelle fatture ricevute dai prestatori. Se così non fosse, la procedura concorsuale otterrebbe dall'Erario (per effetto dell'esercizio della detrazione a fondamento della domanda di rimborso del credito IVA) più di quanto l'Erario riceverebbe dall'operazione imponibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24280.pdf

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: