Corte di Cassazione (22290/2020) - Fallibilità di società già cancellata dal registro delle imprese in caso di successivo decreto del giudice del registro che disponga la cancellazione della cancellazione.

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Data di riferimento: 
15/10/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 15 ottobre 2020, n. 22290 – Pres. Maria Acierno, Rel. Francesco Terrusi.

Società cancellata dal registro delle imprese – Giudice del registro -  Decreto ex art. 2191 c.c. di cancellazione della pregressa cancellazione – Effetto retroattivo - Presunzione di continuazione della società – Fallibilità anche trascorso un anno dalla cancellazione originaria.

In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 10 l.fall. l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24474.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: