Corte di Cassazione (23139/2020) – Concordato in continuità: ricorso in cassazione avverso la cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni immobili venduti secondo le regole comuni in sede di prosecuzione dell'attività aziendale.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2020, n. 23139 – Pres. Francesco Genovese, Rel. Alberto Pazzi.
Concordato preventivo – Esecuzione – Trasferimento immobiliare – G.D. - Decreto di cancellazione delle ipoteche – Reclamo avverso tale decisione – Rigetto da parte del tribunale – Decisione incidente sui diritti di garanzia - Ricorribilità per cassazione.
Concordato preventivo – Previsione – Liquidazione atomistica dei beni con contestuale prosecuzione dell'attività – Ipotesi rientrante nell'ambito del concordato con continuità – Applicabilità della normativa ex art. 186 bis L.F.
Concordato con continuità – Vendita di beni immobili non necessari - Previsione - Assegnazione onerosa nell'ambito dell'attività gestionale – Cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli – Inapplicabilità della previsione di cui all'art. 108, secondo comma L.F. - Mancanza dei necessari presupposti.
Si deve ritenere che risulti ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, il provvedimento con cui il tribunale rigetti il reclamo avverso il decreto del giudice delegato tramite il quale, a seguito di un trasferimento immobiliare posto in essere in esecuzione di un concordato preventivo, sia stata disposta la cancellazione delle ipoteche ai sensi dell'art. 108, secondo comma, L.F., stante la sua autonoma incidenza, all’esito della verifica dei presupposti richiesti dalla norma per provvedere alla purgazione, sui diritti reali di garanzia, che altrimenti verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo detto provvedimento altrimenti impugnabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell’impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell’attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso dello strumento, dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186 bis L.F., che al comma 1, espressamente contempla anche detta ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non opera la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli, nell’ipotesi in cui il piano di concordato preventivo preveda che il trasferimento dei beni [nel caso specifico, il trasferimento degli alloggi rimasti incompiuti ai soci di una cooperativa edilizia ammessa ad un concordato avente una componente di prosecuzione dell'attività aziendale e quindi rientrante nella previsione dell'art. 186 bis L.F.] abbia luogo, secondo le regole comuni, sotto forma di assegnazione onerosa nell'ambito dell'attività gestionale dell'impresa; ciò in quanto la condizione per la purgazione ex art. 108, secondo comma, L.F. è che si ricorra ai principi di stima, pubblicità con cui viene avviata una procedura competitiva ad evidenza pubblica. Un conto, infatti, è la liquidazione che avvenga in esecuzione di un concordato, sia esso liquidatorio o in continuità, che preveda la cessione dei beni dell’imprenditore per soddisfare il ceto creditorio, un altro è la vendita dei beni che siano il frutto della continuazione dell’attività da parte dell’impresa in concordato, dal momento che solo la prima assolve una funzione corrispondente a quella della liquidazione fallimentare ed è presieduta dal criterio del miglior soddisfacimento dei creditori, come rende esplicito il rinvio fatto dall'art. 182, comma 5, L.F. agli articoli da 105 a 108 ter L.F.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24470/CrisiImpresa#gsc.tab=0
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 novembre 2019, n. 30454 https://www.unijuris.it/node/5225; con riferimento alla seconda: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 gennaio 2020, n. 734 https://www.unijuris.it/node/5016]