Corte di Cassazione (19422/2020) – Opposizione allo stato passivo proposta dal concessionario con riferimento ad un credito per contributi previdenziali: intervento in causa da parte d'INPS e preclusioni istruttorie.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
17/09/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 17 settembre 2020, n. 19422 – Pres. Maria Acierno, Rel. Giulia Iofrida.

Fallimento – Credito per contributi previdenziali – Concessionario della riscossione -  Legittimazione  processuale – Concorrente legittimazione dell'INPS, ente creditore  - Litisconsorzio necessario – Esclusione – Mera possibilità di un intervento volontario.

Fallimento - Credito per contributi previdenziali – Concessionario della riscossione - Opposizione allo stato passivo – Intervento volontario in causa da parte dell'INPS – Ammissibilità -  Prove documentali -  Preclusioni istruttorie già intervenute nei confronti delle parti  - Decadenza estesa anche al  terzo interveniente.

In  tema di riscossione dei contributi previdenziali  in ambito fallimentare, l'iscrizione a ruolo del credito contributivo e l'attribuzione al concessionario della legittimazione a farlo valere hanno valenza esclusivamente processuale, nel senso che il potere rappresentativo a tal fine attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell'INPS, che conserva la titolarità del credito azionato. Ciò non comporta però che si configuri un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto la chiamata in causa di detto istituto, prevista dall'art. 39 del D. Lgs n. 112 del 1999, deve considerarsi preordinata solo a rendere edotto l’ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenesse opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

In tema di opposizione allo stato passivo, il terzo interveniente volontario, principale o litisconsortile, sottostà al regime delle preclusioni istruttorie di cui agli artt. 98 e 99 l.fall., applicandosi nei suoi confronti il disposto dell'art. 268, comma 2, c.p.c., che interdice all'interveniente – non sul piano assertivo, ma sul piano istruttorio, relativamente sia alle prove costituende che a quelle documentali – il compimento di atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un giudizio di opposizione allo stato passivo intrapreso dal concessionario per la riscossione, aveva dichiarato ammissibili gli interventi degli enti impositori, salvo dichiararne la decadenza dal potere di proporre eccezioni e mezzi di prova oltre il termine di cui all'art. 98 l.fall.). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24495.pdf

 

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 27 novembre 2019, n. 30999 https://www.unijuris.it/node/5191; Cassazione civile, Sez. I, 05 maggio 2016, n. 9016https://www.unijuris.it/node/3854; Corte di Cassazione, Sez. I civile, 25 febbraio 2011 n. 4708 https://www.unijuris.it/node/1148; Cassazione civile, Sez. VI, 26 Gennaio 2016, n. 1342 https://www.unijuris.it/node/3813 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13+ settembre 2017 n. 21201 https://www.unijuris.it/node/3636].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: