Corte di Cassazione (25897/2020) - Amministrazione straordinaria e disciplina in tema di IVA: applicabilità dell'art. 74 bis del DPR 633/1972 e necessità dell'insinuazione al passivo dei crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate.

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Data di riferimento: 
16/11/2020

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 16 novembre 2020, n. 25897 – Pres. Biagio Virgilio, Est. Angelina Maria Perrino.

Adempimenti in tema di IVA -  Art. 74 bis del DPR 633/72 – Disciplina prevista in caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa – Applicabilità anche alla procedura di amministrazione straordinaria - Crediti dell'Agenzia delle Entrate - Accertamento – Necessario ricorso all'insinuazione al passivo.

In tema di IVA, la concorsualità della procedura di amministrazione straordinaria, disciplinata dal d.l. n. 347 del 2003, conv., con modif., in l. n. 39 del 2004, in riferimento ai principi di universalità oggettiva e di universalità soggettiva che la contrassegnano, comporta l'applicabilità, perché compatibile, dell'art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e l'Agenzia delle entrate, in relazione ai crediti erariali vantati, anche a titolo di sanzioni derivanti dalla violazione di leggi tributarie commessa in data antecedente alla procedura, deve insinuarsi al passivo della procedura. (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24591#gsc.tab=0

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 28 maggio 2020, n. 10108 https://www.unijuris.it/node/5234].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: