Tribunale di Ravenna - Concordato preventivo: necessità che il piano che prevede la suddivisione dei creditori in classi risulti rispettoso del criterio di omogeneità tra gli iscritti in ciascuna classe.

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Data di riferimento: 
05/11/2020

Tribunale di Ravenna, Sez. Fallimentare, 05 novembre 2020 – Pres. Roberto Sereni Lucarelli, Rel. Alessandro Farolfi, Giud. Paolo Gilotta.

Concordato Preventivo – Formazione delle classi –  Creditori iscritti in ciascuna classe – Posizioni giuridiche e interessi economici – Necessaria omogeneità – Medio  Credito Centrale – Istituto erogatore di finanziamento assistito da garanzia per le PMI - Privilegio ex art. 8 bis d.lgs. 3/2015 – Riconoscimento nei limiti della capienza - Banche chirografarie – Previsione di inserimento nella medesima classe – Inammissibilità.

Il criterio che sovrintende la formazione delle classi nella proposta di concordato preventivo impone che la loro  formazione risponda ex art. 160, primo comma, lettera a) al criterio dell'omogeneità quanto a posizione giuridica ed interessi economici dei creditori  in ciascuna  inseriti, onde si deve ritenere non corretta e comporta la necessaria modificazione ex art. 162 L.F. del piano concordatario, l’inclusione nella stessa classe del credito di Medio Credito Centrale, banca  già erogatrice a favore della società proponente di un finanziamento assistito da garanzia per le PMI, e dei crediti di altre banche chirografarie, tenuto conto che la particolare posizione di MCC oltre ad essere del tutto difforme giuridicamente da quella degli istituti di credito per finanziamenti chirografari, sconta altresì una differente condizione economica, essendo al contempo destinataria del privilegio speciale di cui all'art. 8 bis del D.L. 3/2015, come convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, ragion per cui ne è prevista la soddisfazione, seppure non integrale ma nei nei limiti della capienza del relativo privilegio, comunque in una diversa percentuale rispetto a quella prevista per gli altri creditori inseriti in quella stessa classe. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24688.pdf

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