Tribunale di Vicenza – Il curatore in sede di esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita è tenuto a far prevalere l'interesse pubblico rispetto a quanto richiesto dal codice deontologico.

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Data di riferimento: 
12/03/2020

Tribunale di Vicenza, Sez. II civ., 12 marzo 2020 – Pres. Marina Caparelli, Rel. Giovanni Genovese, Giud. Antonio Picardi.

Fallimento – Curatore – Relazione al giudice – Responsabilità del fallito – Ritenuta sussistenza – Indicazione – Calunnia - Limite da rispettare - Sostenibilità dell'accusa – Valutazione non richiesta.

Fallimento – Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori – Soggetti coinvolti – Necessaria imparzialità – Collega, dottore commercialista, convenuto  - Stessa considerazione – Interesse pubblico prevalente sul codice deontologico. 

Il limite che il curatore deve rispettare in occasione della relazione ex art. 33 L. Fall., in particolare per quanto concerne la responsabilità del fallito e di altri, è quello della calunnia; per il resto il curatore deve evidenziare tutti i fatti e l’interpretazione che di essi ritiene di offrire, non potendosi  occupare, sostituendosi al giudice, di valutare altresì la possibile sostenibilità dell’accusa in giudizio  [nello specifico il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che la cura dell’interesse pubblico affidata al curatore fallimentare gli imponesse di agire esattamente nel modo in cui lo stesso aveva agito, salvaguardando delle pretese risarcitorie e punitive che gli apparivano, ad un primo esame, non manifestamente infondate, e demandando ogni altra determinazione ai successivi procedimenti che ne sarebbero seguiti].  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il codice deontologico, in particolare nella parte che prevede che i rapporti tra i colleghi devono essere ispirati a criteri di cortesia, considerazione e cordialità, è certamente applicabile anche al professionista che svolga l’incarico di curatore fallimentare; pur tuttavia la portata dei precetti ivi contenuti va rapportata al munus publicum ricoperto, dovendosi escludere ogni possibile conflitto e dovendosi viceversa considerare  gli interessi pubblicistici affidati al curatore preminenti rispetto ad ogni altro. Tale prevalenza si riverbera necessariamente sugli atteggiamenti che il curatore deve assumere, non potendo lo stesso operare secondo canoni differenti a seconda dei soggetti coinvolti, in particolare a seconda che essi rivestano o meno la qualifica di dottori commercialisti,  e diviene, pertanto, il canone ermeneutico alla luce del quale le regole formali e sostanziali dettate dal codice deontologico, ed in particolare dall’art. 15, devono essere modulate in concreto. Ne deriva che il curatore non è tenuto a trattare un collega, nell’esercizio dell’azione di responsabilità, ex art. 146 L.F., con un particolare favore, e comunque diversamente dagli altri convenuti.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24689.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: