Corte d'Appello di Milano – Concordato “in bianco”: sin dal momento del deposito del ricorso il debitore è tenuto a preservare i valori dell'attivo patrimoniale, compresi i beni inseriti in un fondo patrimoniale.

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Data di riferimento: 
17/11/2020

Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 17 novembre 2020 – Pres. Marina Marchetti,  Cons. Rel. Lucia Trigiglio, Cons. Vinicia Licia Serena Calendino.

Concordato preventivo “in bianco” -  Art. 161, settimo comma, L.F. - Operatività sin dal momento del deposito del ricorso – Atti di straordinaria amministrazione – Possibile compimento - Necessità che risultino urgenti - Autorizzazione del tribunale – Ulteriore presupposto necessario.

Atti di straordinaria amministrazione -  Idoneità a pregiudicare il patrimonio – Condizione per considerarli tali.

Concordato “in bianco” -  Beni  inseriti in un fondo patrimoniale – Possibile vendita ex art. 46 L.F. - Esclusione –  Beni di natura strettamente personale – Considerazione come tali solo nel   fallimento  - Beni da conservarsi in sede concordataria – Prevalere dell'interessa dei creditori.

In caso di proposizione di una domanda di concordato preventivo “in bianco”, si deve ritenere che il disposto dell'art. 161, settimo comma, L.F., che prevede che affinché il proponente possa compiere atti di straordinaria amministrazione risulti indispensabile sia che gli stessi risultino “urgenti”, sia che, in quanto tali, vengano autorizzati dal tribunale, trovi applicazione sin dal momento del deposito del ricorso, onde non sia necessario perché quella disposizione risulti operativa che sia intervenuta l'ammissione alla procedura mediante fissazione da parte del giudice del termine per la presentazione del piano e della proposta definitivi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si devono considerare “di straordinaria amministrazione”, ai fini dell'applicazione dell'art. 161, settimo comma, L.F., ai sensi della previsione di cui all'art. 167 L.F., gli atti che risultino idonei a pregiudicare i valori dell'attivo di cui disponga il proponente di un concordato “in bianco”, compromettendo così  la di lui capacità di soddisfare i suoi creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non rileva, al fine  di ritenere ammissibile, a prescindere dall'autorizzazione del tribunale, la cessione da parte del proponente un concordato “in bianco” di propri beni  inseriti in un fondo patrimoniale, il disposto dell'art. 46 L.F., che esclude tali beni dal patrimonio del fallito, in quanto tale norma non risulta richiamata dall'art. 169 L.F., ragion per cui in sede concordataria vanno considerati, essi pure, quali beni  che, ai sensi dell'art. 167, settimo comma, L.F., fanno parte del patrimonio che il debitore è tenuto a preservare nell'interesse dei suoi creditori. Nel caso del fallimento il debitore viene infatti spossessato del suo patrimonio, ragion per cui il legislatore si è preoccupato di non far seguire la stessa sorte ai beni strettamente personali del fallito, la qual cosa, viceversa, non accade in caso di concordato preventivo, trattandosi di accordo concluso  dall’imprenditore in stato di crisi con i suoi creditori, che non comporta per il debitore stesso la perdita del possesso dei suoi beni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24735.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 maggio 2019, n. 14713 https://www.unijuris.it/node/4687].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: