Tribunale di Napoli – Fallimento: ambito e soggetti cui può estendersi l'azione di responsabilità intentata dal curatore ex art. 146 L.F., con riferimento in particolare all'azione promossa nei confronti dei sindaci e delle banche finanziatrici.

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Data di riferimento: 
22/05/2020

Tribunale di Napoli, Sez. spec. in materia d'impresa, 22 maggio 2020 – Pres. Dario Raffone, Rel. Ilaria Grimaldi, Giud. Federica Colucci.

Fallimento –  Curatore - Azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci – Possibile esercizio a fronte di danni causati sia alla società che ai creditori – Termine di prescrizione – Decorrenza.

Fallimento di società di capitali – Azione di responsabilità nei confronti dei sindaci – Amministratori – Compimento di atti di dubbia legittimità e regolarità – Sindaci - Inosservanza degli obblighi di vigilanza -  Violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede – Iniziative che avrebbero dovuto assumere – Effetti positivi che ne sarebbero derivati.

Fallimento di società di capitali – Responsabilità dei sindaci – Azione promossa nei loro confronti – Convenuti -  Giustificazione cui si sono appellati - Assenza di indici dell'insolvenza della società' – Circostanza da considerarsi irrilevante -  Inosservanza degli obblighi di vigilanza da ritenersi sussistente a prescindere

lllecita condotta gestoria da parte degli amministratori - Responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza - Azione promossa nei loro confronti – Comportamenti di cui sono stati tenuti all'oscuro – Assunzione della carica dopo la loro commissione – Circostanza esimenti – Esclusione – Possibilità di intervento e di limitazione dei danni.

Società  in stato di crisi – Ottenimento di finanziamento da parte delle banche – Successivo fallimento – Finanziatori – Responsabilità solidale - Azione promossa dal curatore nei  loro confronti -  Ammissibilità in considerazione dei danni  causati alla massa – Diminuzione delle garanzie patrimoniali – Azione aquilana esperita a favore dei singoli creditori – Improponibilità.

Abusiva concessione di credito -  Responsabilità concorrente dell'organo gestorio e della banca finanziatrice – Riscontro - Presupposti necessari.

L'azione di responsabilità che la curatela può intentare ai sensi dell'art.146 L.F. cumula le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. per cui il curatore può formulare istanze risarcitorie non solo nei confronti degli amministratori, ma anche dei sindaci della società  fallita, tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità patrimoniale nei confronti della stessa, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; in tal caso il termine di prescrizione quinquennale decorre dall'insufficienza patrimoniale oggettivamente conoscibile dai creditori, non risultando sufficiente il mero verificarsi di una incapienza patrimoniale della società. Tale momento coincide, in via di presunzione semplice fondata sull'id quod plerumque accidit, con la dichiarazione di fallimento, salvo che il convenuto provi il diverso frangente in cui sarebbe stata  nota la dedotta insufficienza patrimoniale [nello specifico, il tribunale, con riferimento ad una eccezione proposta in tal senso dai convenuti  che la facevano risalire a molti anni prima di quel momento, ha ritenuto che tale conoscenza da parte dei creditori terzi non si poteva far risalire ad epoca anteriore alla delibera assembleare di scioglimento e messa in liquidazione della società poi fallita]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di responsabilità dei sindaci di una società di capitali, ai fini dell'inosservanza del dovere di vigilanza previsto dall'art. 2407, secondo comma, c.c. è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione commessa dagli amministratori o, comunque, non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità dagli stessi posti in essere, così da non adempiere al loro incarico  con la diligenza, correttezza e buona fede richiesta, cosa che avrebbero potuto fare eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate, denunziando i fatti al pubblico ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c. o provvedendo essi stessi alla denunzia al tribunale ai sensi di tale norma, in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso da parte degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare o quanto meno a ridurre le conseguenze dell'illecita condotta di gestione riscontrata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai fini della responsabilità per omesso controllo sull'operato degli amministratori, nessun rilievo hanno in sede di azione promossa dal curatore ai sensi dell'art. 146 L.F. le considerazioni  dei sindaci convenuti in ordine all'assenza di indici dell'insolvenza della società, laddove l'omesso controllo sugli atti di mala gestione da parti degli amministratori rileva di per sé, a prescindere dallo stato di decozione dell'impresa, trattandosi di violazione degli obblighi di vigilanza costante e periodico che incombono, in ogni caso, sull'organo di sorveglianza e non solo quando la società si trovi in stato di dissesto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Deve ritenersi che non sia sufficiente ad esonerare da responsabilità i sindaci, in presenza di una illecita condotta gestoria da parte degli amministratori, l’esserne stati tenuti all’oscuro  o l’aver assunto la carica dopo la commissione di alcuni di quei fatti dannosi, qualora gli stessi abbiano tenuto un atteggiamento inerte, non vigilando adeguatamente il comportamento degli amministratori pur essendo possibile da parte loro tenere una condotta che avrebbe permesso di scoprire le condotte illecite e di reagire ad esse, evitando ulteriori danni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In presenza di finanziamenti  concessi da una banca quando la società poi fallita già versava in stato di crisi, si deve ritenere che il curatore fallimentare sia legittimato ad agire, ai sensi dell'art. 146 L.F., in correlazione con l'art. 2393 c.c., nei confronti della banca stessa, ove la posizione a questa  ascritta sia di terzo responsabile solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., del danno cagionato alla fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte degli amministratori: danno consistente nell'aggravamento del dissesto di quella società o nei negativi risultati economici conseguenti alla prosecuzione dell'attività sociale, che, indirettamente e indistintamente, è ricaduto su tutti i creditori in ragione della diminuzione della massa attiva posta genericamente a loro garanzia. Tale principio è del tutto coerente con il pronunciato delle Sezioni Unite (Cassazione civ., SS. UU., 28 marzo 2006) secondo il quale il curatore non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile, l'azione da illecito aquilano per il risarcimento dei danni extracontrattuali causati ai creditori, in quanto nel sistema della legge fallimentare la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. “di massa”, al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria in questione, che essendo riferita al pregiudizio subito singolarmente dai creditori spetta  a ciascuno di quelli nei limiti in cui dimostri l'esistenza di un danno patrimoniale personale connesso alla prosecuzione dell'attività d'impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'abusiva concessione di credito, quale fonte di responsabilità concorrente dell'organo gestorio e della banca finanziatrice, ricorre qualora l'imprenditore acceda ad un'operazione di credito in presenza di una situazione di insolvenza o di dissesto, come  del resto previsto dall'art. 218 L.F., ossia in una situazione di crisi irreversibile, in quanto in tale ipotesi è indubbio che il finanziamento produce un danno immediato e diretto al patrimonio dell'imprenditore finanziato, aggravandola per l'impossibilità di restituzione e consentendo all'impresa decotta di rimanere sul mercato, dilazionando l'accesso alle procedure concorsuali di risoluzione della crisi e dell'insolvenza. Al di là di tale ipotesi, per valutare la responsabilità dell'organo gestorio e del finanziatore anche nelle ipotesi di finanziamento irregolare, vale a dire in caso di mera difficoltà economico-patrimoniale e finanziaria, occorre vagliare, secondo diligenza, la compatibilità dell'impiego del finanziamento con le capacità produttive del finanziato, al fine della valutazione degli effetti vantaggiosi o pregiudizievoli sul patrimonio, e ciò non può che avvenire sulla scorta di un piano industriale che garantisca un livello di ricavi tali da coprire innanzitutto i costi del finanziamento, nonché tale da garantire l'onere principale derivante dallo stesso, ossia l'obbligo di restituzione alle scadenze stabilite. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24682.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 settembre 2017 n. 21566  https://www.unijuris.it/node/3716; con riferimento alla quinta massima, cfr. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2017 n. 9983 https://www.unijuris.it/node/3402; Corte di Cassazione Sez. I civ., 1 giugno 2010, n. 13413 https://www.unijuris.it/node/795 e, in particolare, in ragione delle precisazioni al riguardo in essa contenute,  Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Marzo 2006, n. 7029 https://www.unijuris.it/node/3334].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: