Corte d'Appello di Bologna – Accordo di ristrutturazione dei debiti: presupposti necessari per poter riconoscere l'indipendenza dell'attestatore che abbia intrattenuto in precedenza un rapporto professionale con l'imprenditore proponente.

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Data di riferimento: 
20/01/2020

Corte d'Appello di Bologna, 20 gennaio 2020.

Accordo di ristrutturazione dei debiti –  Relazione di un professionista – Documento da allegarsi alla proposta - Attestatore -  Requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. - Necessario possesso – Precedente incarico professionale – Avvenuto conferimento – Incidenza negativa in termini di indipendenza -  Rapporto continuativo  - Presupposto richiesto.

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Elenco dei creditori  - Inclusione dell'attestatore –  Circostanza ostativa della di lui indipendenza – Esclusione – Carenza dell'autonomia decisionale  - Riscontro necessario.

Stante che l'art.182 bis L.F., ai fini dell'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, prevede  che la domanda dell'imprenditore in stato di crisi debba essere corredata della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo e stante che questa seconda disposizione richiede, affinché  sia riconosciuta la necessaria indipendenza dell'attestatore, che lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e che, inoltre, non abbia prestato, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, si deve ritenere che risulti necessario, per poterne escludere l'indipendenza, che il rapporto intercorso tra il professionista e  l'imprenditore, infra quinquennale o attuale, sia caratterizzato dal carattere della continuità, non essendo sufficiente che sia consistito in una singola occasionale prestazione. A tale conclusione si deve pervenire essendovi contrasto tra le due succitate previsioni (in quanto l’indipendenza è esclusa, secondo l’art. 2399 c.c., in caso di rapporto continuativo attuale, mentre, secondo l’art. 67, terzo comma, lettera d), L.F., essa è esclusa in presenza di un qualsiasi rapporto professionale infra quinquennale) e risultando, pertanto, necessario armonizzare tra loro tali disposizioni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

In sede di proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, non va esclusa l'indipendenza dell'attestatore per il solo fatto di essere inserito, in ragione dell'attività professionale svolta nel quinquennio precedente alla proposizione da parte dell'imprenditore della domanda di accesso a quella procedura, nell'elenco dei creditori allegato al ricorso; ciò in quanto l’art. 28, secondo comma, L.F., che vieta la nomina a curatore di chi sia creditore del fallito, non è richiamato dall’art. 67, terzo comma, lettera d),  L.F., sicché non può ritenersi che la sussistenza di un credito sia di per sé ostativa all’indipendenza dell'attestatore, come avviene per il curatore fallimentare. Ne consegue che  la sussistenza di un credito pregresso dell’attestatore verso il soggetto che gli ha conferito incarico in sede di procedura ex art 182 bis L.F. preclude la sua autonomia  solo ove il rapporto creditorio sia, come da previsione dello stesso art. 67, tale “da comprometterne l’indipendenza di giudizio” e che il possibile verificarsi di tale circostanza impone un accertamento in concreto della carenza di autonomia decisionale dell’attestatore, che va ovviamente condotto tenendo presenti tutti gli elementi di fatto rilevanti emersi in corso di causa. . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24742#gsc.tab= 0

[con riferimento a quanto affermato in relazione alla necessità, nella normativa attuale, di verificare in concreto se il rapporto di natura personale o professionale intercorsa tra l'imprenditore e l'attestatore  (nel cui concetto va ricompreso anche il rapporto di credito) sia tale da pregiudicare l’indipendenza di giudizio di quest'ultimo, la Corte distrettuale ha sottolineato come tale esigenza appaia  confermata - a contrariis - anche dal nuovo codice della crisi di impresa (D. Lgs. n. 14 del 2019), che all’art. 2, lettera o) definisce  il “professionista indipendente”, prevedendo che esso sia tale ove non sia legato “all’impresa o ad altre parti interessate (...) da rapporti di natura personale o professionale (...)” con soppressione della frase “tali da compromettere l’indipendenza di giudizio”, presente invece nell’attuale art. 67, terzo comma, lettera d), terzo periodo]. 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: