Tribunale di Livorno – Sovraindebitamento: presupposto perché in sede di omologa di un accordo con i creditori il giudice debba procedere incidentalmente all'accertamento di un credito il cui ammontare risulti contestato.

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Data di riferimento: 
05/11/2020

Tribunale di Livorno, 05 novembre 2020 – Giudice Franco Pastorelli.

Sovraindebitamento – Procedura di accordo con i creditori – Creditore – Contestazione circa l'ammontare del suo credito – Giudice –  Verifica della possibile incidenza di tale differenza – Esito del riscontro – Maggioranza per l'approvazione in ogni caso raggiunta – Non necessità di una verifica della misura reale di quel credito – Omologazione.

Con riferimento a quanto previsto con riferimento alla fase dell'omologa di una  proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento come regolamentata  dall'art. 12, comma 2, L. 3/2012, si deve, in assenza di una disciplina ad hoc ed in analogia a quanto previsto dall'art. 176 L.F. in caso di concordato preventivo, ritenere che, laddove un creditore richieda  l’accertamento del proprio credito in un ammontare diverso da quello indicato dal debitore, detta norma non imponga  in ogni caso al giudice di procedere alla verifica incidentale dell'effettiva misura di quel credito, ma che detta questione debba essere risolta unicamente quando essa incida sul raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 11, comma 2, L. 3/2012. Pertanto il giudice in assenza di contestazioni nel senso sopra indicato, e cioè di contestazioni idonee ad incidere sulla maggioranza necessaria alla approvazione dell’accordo, omologa la proposta del debitore se risulti comunque raggiunta la percentuale del sessanta per cento dei crediti prevista perché l'accordo si possa considerare raggiunto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24757.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: