Tribunale di Lucca – Inammissibilità di una domanda di concordato con continuità indiretta che sia volta ad avvantaggiare, aggirando la previsione di cui all'art. 163 bis L.F., il soggetto che si sia già offerto di acquistare l'azienda del debitore.

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Data di riferimento: 
05/01/2021

Tribunale di Lucca, Sez. Fallimentare, 05 gennaio 2021 – Pres. Giulio Lino Maria Giuntoli, Rel. Carmine Capozzi, Giud. Giacomo Lucente.

Concordato preventivo con continuità indiretta - Domanda di accesso – Contratti aventi finalità di aggirare l’art.163 bis L.F. - Stipulazione già avvenuta – Impossibilità di disporre l'apertura di una “vera” gara tra offerenti – Inammissibilità della proposta - Eventuale dichiarazione di fallimento.

Non si può considerare fattibile un piano concordatario che aggiri la previsione di cui all'art. 163 bis L.F.,  limitando gli effetti della procedura competitiva che quella norma, in presenza di una offerta d'acquisto da parte di un  soggetto già individuato, per un prezzo prefissato, dell'azienda del proponente, prevede, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di offerte d'acquisto più convenienti, debba essere posta in essere [nello specifico, il tribunale, con riferimento alla domanda di accesso ad un concordato con  continuità aziendale indiretta che prevedeva appunto una tale offerta d'acquisto, l'ha dichiarata inammissibile in quanto ha ritenuto che, stante quanto previsto dal piano, non sarebbe risultato di fatto possibile procedere all'organizzazione di una“vera” utile gara tra offerenti, in quanto il proponente,  per escludere  che altri offerenti, interessati all'acquisto, potessero farsi avanti e per far sì che, così, fosse  l'originario offerente (quello cui l'azienda, ancor prima della presentazione della domanda di concordato, era stata già concessa in affitto e l'aveva in esercizio) ad ottenere la proprietà di quella azienda,  era  ricorso alla stipula con lo stesso, contestualmente alla conclusione del contratto d'affitto, di un contratto estimatorio di uguale durata, consentendo in tal modo solo a quello stesso di disporre a sua discrezione da subito  dei beni che componevano il magazzino, come comprensivo  di macchinari, materie prime e pezzi di ricambio indispensabili per lo svolgimento dell'attività aziendale, in vista di divenirne poi proprietario, organizzando e orchestrando così un sorta di abito su misura di un solo soggetto, non eventualmente utilizzabile in futuro da altri, così dal disincentivarli dal cercare di acquisirlo].  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24750.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: