Corte di Cassazione (27902/2020) – Fallimento e istanza di insinuazione al passivo: inopponibilità al curatore della prova rappresentata dalla scritture contabili.

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Data di riferimento: 
04/12/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI - Prima civile, 04 dicembre 2020, n. 27902 – Pres. Antonio Valitutti, Rel. Massimo Ferro.

Fallimento – Stato passivo – Domanda di insinuazione di credito - Efficacia probatoria delle scritture contabili regolarmente tenute - Curatore quale rappresentante della massa dei creditori – Terzietà rispetto all'imprenditore fallito - Inapplicabilità degli artt. 2709 e 2710 c. c. - Eccezione da considerarsi in senso lato -  Inerzia del curatore  - Inopponibilità  rilevabile  anche d'ufficio.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione del creditore - Procedimento con natura impugnatoria  -  Curatore - Proposizione di eccezioni  prima non sottoposte al  giudice delegato - Preclusione ex art. 345 c.p.c. - Esclusione - Riesame a cognizione piena - Ammissibilità della formulazione di tali  nuove eccezioni - Improponibilità viceversa di domande riconvenzionali. 

Al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute, senza che tale inopponibilità, in sede di accertamento del passivo, resti preclusa ove non eccepita, trattandosi di eccezione in senso lato - e, dunque, rilevabile d'ufficio in caso di inerzia del curatore - poiché non si riconnette ad una azione necessaria dell'organo, ma al regime dell'accertamento del passivo in sé, nel cui ambito il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all'imprenditore fallito. (Massima ufficiale)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di "ius novorum", con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del "thema disputandum" e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime, tuttavia, il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24791.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione Sez. I Civile, 22 marzo 2010, n. 6900  https://www.unijuris.it/node/698]

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