Corte di Cassazione (26567/2020) - Laddove nel corso dell'esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio intervenga la morte del debitore la procedura prosegue nei confronti degli eredi.

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Data di riferimento: 
23/11/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 novembre 2020, n. 26567 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Paola Vella.

Concordato preventivo liquidatorio – Omologazione - Morte del debitore nel corso dell’esecuzione – Applicabilità per analogia dell’art. 12 l.fall. - Prosecuzione della procedura nei confronti degli eredi.

In tema di concordato preventivo avente natura liquidatoria, ove nel corso dell'esecuzione della procedura sopravvenga la morte del debitore concordatario, è applicabile, in via analogica, l'art. 12 l. fall., con la conseguenza che la procedura prosegue nei confronti dei suoi eredi, anche se costoro hanno accettato con beneficio d'inventario ovvero, nel caso previsto dall'art. 528 c.c., nei confronti del curatore dell'eredità giacente (Principio di diritto) [nello specifico, il ricorrente, nella veste di  curatore dell'eredità giacente del debitore concordatario, aveva avanzato una richiesta (consegna dei beni costituenti la massa attiva del concordato) asseritamente incompatibile con la prosecuzione della liquidazione - maturato medio tempore, in seguito alla morte  del proponente  - e aveva pertanto richiesto l'estinzione della procedura come omologata e  la consegna dei beni costituenti la massa attiva del concordato,  in quanto, essendo trascorso più di un anno da tale evento, anche in caso di annullamento o risoluzione di quella procedura, la pronuncia del fallimento dell'imprenditore defunto ex art. 11 L.F. non avrebbe potuto aver luogo] . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24781.pdf

[A conferma  della correttezza della decisione cui è pervenuta, la Corte ha sottolineato che allo stato (e salvi i previsti interventi correttivi), la tesi proposta sembrerebbe recepita nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di futura applicazione (d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), che nel Capo III del Titolo III, dedicato in generale alle "Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza" - oltre a sancire nell'art. 33, comma 4, l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata dall'imprenditore nell'anno successivo alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ex art. 10 legge fall. (conf. Cass. 21286/2015, 12045/2020; v. Corte Cost. 9/2017) - ha previsto espressamente, nel primo comma dell'art. 35, che «se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale» - tale potendo ritenersi anche un concordato liquidatorio - «questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario», aggiungendo nell'art. 36 che «nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredità giacente. (la Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 20 ottobre 2015, n. 21286 https://www.unijuris.it/node/3566 e  la decisione della Corte Costituzionale, 13 gennaio 2017 n. 9 https://www.unijuris.it/node/3567, sopra richiamate, sono consultabili in questa rivista)

[Nello specifico la Corte, pur avendo preliminarmente escluso, per mancanza dei requisiti della decisorietà e definitività, l'ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. avanti a sé intentato avverso il provvedimento del tribunale che aveva respinto il reclamo ex art. 26 L.F. proposto dal curatore dell'eredità giacente del proponente il concordato, deceduto nel corso della fase esecutiva, avverso il provvedimento di rigetto da parte del giudice delegato della sua istanza di pronuncia di estinzione della procedura di concordato e della messa a sua disposizione dei beni della stessa, ha, vista l'assenza di precedenti sulla questione dell'applicabilità o meno dell'art. 12 legge fall. alla procedura di concordato preventivo, ritenuto che, ferma restando l'inammissibilità del ricorso, la questione posta meritasse una pronuncia ai sensi dell'art. 363, comma 3, cod. proc. civ. ed ha pertanto concluso nel senso di cui alla suesposto principio, avendo ritenuto che sussistessero ragioni sufficienti a consentire il ricorso alla disciplina fallimentare per colmare le lacune di quella concordataria in tema di morte del debitore, in particolare in caso di concordato con cessione dei beni (con riferimento ad altre ipotesi in cui il ricorso straordinario per Cassazione era stato nella fase esecutiva di un concordato preventivo riconosciuto inammissibile, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17835https://www.unijuris.it/node/5032 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 25 febbraio 2019, n. 5447https://www.unijuris.it/node/4990]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: