Corte di Cassazione (1518/2021) – Concordato preventivo ed espressione del voto da parte dei creditori: principi in tema di revoca e di manifestazione a mezzo di rappresentante.

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Data di riferimento: 
25/01/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 gennaio 2021, n. 1518 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Concordato preventivo – Creditori - Espressione del voto – Possibile revoca – Esclusione – Immodificabilità.

Concordato preventivo – Voto del creditore  – Approvazione o dissenso – Manifestazione nel corso dell'adunanza o nei venti giorni successivi – Possibile espressione della decisione a  mezzo di rappresentante –  Conferimento della procura – Modalità cui fare ricorso a seconda dei casi – Necessità o meno di un mandato speciale.

Una volta espressa da parte di un creditore, col voto, la sua decisione di approvare, o invece di non approvare, la proposta concordataria del debitore, la stessa non risulta, di per sé stessa, passibile di revoca. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nella procedura di concordato preventivo, la manifestazione di voto del creditore, che è prevista nella L. Fall., art. 178, comma 4, può essere data anche per mezzo di un rappresentante. Per tale riguardo, è richiesto che la procura sia conferita nel rispetto delle forme prescritte da questa norma per l’esercizio del voto; non è richiesto, invece, che la stessa sia attribuita con "mandato speciale”. (Principio di diritto)

[al riguardo la Corte ha precisato che la diversa esigenza del "mandato speciale", richiesta dall'art. 174, secondo comma, L.F. affinché i creditori possano farsi rappresentare da un mandatario in sede di adunanza, viene a rispondere al fatto che quella prevista dall'art. 174 L.F. è un’adunanza dotata di un raggio di funzioni ampio e articolato, per nulla esaurito, cioè, dal mero svolgimento dell’incombente della manifestazione del voto, in quanto in quella sede si viene a sviluppare tra le parti, creditori e debitore, una fase di "contraddittorio pieno", che viene a supplire, seppure in termini parziali e al solo fine della votazione, all’assenza nel concordato di una procedura di verifica del passivo, come confermato dal fatto che tanto il debitore, quanto i creditori, ben possono, nel corso di quell'adunanza, contestare ex art. 175, terzo comma, L.F. il diritto a partecipare di ogni altro soggetto; la qual cosa, viceversa, non avviene nell’ipotesi di cui all'art. 178, comma 4, L.F. che per l’appunto si conclude senza residui  in quanto si limita a riconoscere al creditore, che non avesse ancora votato, la possibilità di farlo].

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24830/CrisiImpresa#gsc.tab=0

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 05 Agosto 2019, n. 20892 https://www.unijuris.it/node/5002].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: