Corte di Cassazione (24326/2020) – Opponibilità ai creditori del sequestro preventivo funzionale alla confisca dei profitti dei reati tributari, seppur sopravvenuto rispetto alla proposizione di una domanda di concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
03/11/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 novembre 2020, n. 24326 – Pres. Loredana Nazzicone, Rel. Eduardo Campese.

Domanda di concordato preventivo – Profitti di reati tributari - Sequestro preventivo sopravvenuto  -  Finalità - Art. 12 bis comma 1, del d.lgs. n.74 del 2000 - Confisca diretta o per equivalente – Carattere obbligatorio e sanzionatorio - Opponibilità ai creditori - Applicabilità art. 168 l. fall. - Divieto di inizio delle azioni cautelari -  Esclusione - Potestà cautelare dello Stato -  Prevalenza – Fondamento.

Profitti di reati tributari - Art. 12 bis del d.lgs. n.74 del 2000  - Confisca dei beni – Previsione introdotta dal d. lgs. 158/2015 – Contribuente  - Possibilità di ottenere l'esonero - Assunzione di impegno al versamento del dovuto – Ricorso a modalità ammesse dalla legislazione tributaria – Condizione necessaria.

“Il carattere obbligatorio e sanzionatorio della confisca, diretta od anche per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12- bis, comma 1, del d.lgs. n. 74 dei 2000, comporta che il sequestro preventivo, ad essa funzionale, benché sopravvenuto rispetto alla proposizione di una domanda di concordato preventivo, sia opponibile ai creditori, non potendo in contrario invocarsi l'art. 168 I.fall., il quale vieta l'inizio delle azioni cautelari in costanza di procedura, posto che una siffatta inibizione non sussiste per la potestà cautelare che lo Stato esercita, non a tutela del suo credito, bensì nel/'interesse pubblico alla repressione dei reati”. (Principio di diritto)

“In tema di confisca di beni, costituenti il profitto o il prezzo di reati tributari, la previsione di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015, secondo la quale la confisca diretta o per equivalente "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro", si riferisce alle assunzioni d'impegno nei termini riconosciuti ed ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda)”. (Principio di diritto)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24844.pdf

[con riferimento al primo principio, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 dicembre 2016 n. 26329 https://www.unijuris.it/node/3109].

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: