Corte di Cassazione (2904/2021) – Opposizione ex art. 615 all'esecuzione proposta da un debitore per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni da lui costituiti in un fondo patrimoniale: onere della prova.

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Data di riferimento: 
08/02/2021

Corte di Cassazione, Sez. III, 08 febbraio 2021, n. 2904 – Pres. Angelo Spirito, Rel.Luigi Alessandro Scarano.

Fondo patrimoniale – Costituzione da parte da uno o entrambi i coniugi  Vincolo di destinazione  ai bisogni familiari – Creditori -  Aggredibilità - Obbligazioni assunte per necessità di quel tipo – Presupposto necessario.

Fondo patrimoniale – Vincolo di destinazione di beni ai bisogni familiari – Creditore - Espropriazione forzata – Debitore esecutato - Opposizione - Applicabilità dell'art. 170 c.c.  - Onere della prova – Estensione.

Fondo patrimoniale – Vincolo di destinazione di beni ai bisogni familiari – Creditore  - Esperimento dell'azione revocatoria – Inefficacia dell'atto di costituzione – Condizioni richieste dall'art. 2901 c.c. - Necessario rispetto.

Il vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia impresso, mediante costituzione di un fondo patrimoniale, da parte di uno o di entrambi i coniugi (o anche di un terzo), con convenzione matrimoniale assoggettata ad oneri formali,  su determinati beni comporta, ai sensi dell'art. 170 c.c., che essi non siano aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per scopi  estranei ai bisogni della famiglia, da intendersi non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'essenziale e l’indispensabile, bensì nel senso di ricomprendere anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’onere probatorio è in capo a colui che invochi l’applicabilità dell’art. 170 c.c., ragion per cui ove venga proposta dal debitore opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni  da lui costituiti in un fondo patrimoniale, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente ma anche che il suo debito verso quest’ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e, seppur anche mediante ricorso a presunzioni semplici, che il creditore, al momento del perfezionamento dell’atto da cui deriva l’obbligazione, era consapevole che la stessa  veniva dalla controparte contratta, non per rispondere ai bisogni familiari, ma per una finalità di tipo diverso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., che costituisce un  mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, poiché con l’azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l’art. 170 c.c., circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, sempre però che ricorrano le condizioni di cui all’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore  avuto di mira nel compimento dell’atto dispositivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

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