Corte di Cassazione (11254/2020) – Fallibilità di un società anche in caso di sequestro d'azienda e non duplicazione di ruoli tra imprenditore e custode. Contestazione dei crediti e necessario accertamento incidentale da parte del giudice.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
11/06/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2020, n. 11254 – Pres. Antonio Didone, Rel. Massimo Falabella.

Società commerciali costituite nelle forme previste dal codice civile - Provvedimento di sequestro dell'azienda - Cessazione  dell'attività – Assoggettabilità a fallimento.

Sequestro d'azienda disposto in sede civile - Società titolare - Procedimento per la dichiarazione di fallimento –  Ricorso di un debitore - Organo di rappresentanza – Legittimazione processuale – Duplicazione di ruoli tra organo e custode giudiziario – Esclusione - Ragione sottostante.

Istanza di fallimento - Iniziativa di un creditore – Debitore – Contestazione “ragionevole” -  Giudice – Verifica seppur incidentale della sussistenza del credito - Necessità di procedervi – Accertamento incidente sul riscontro dello stato d'insolvenza.

Le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, diversamente dall'imprenditore commerciale individuale che assume la qualifica solo in conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività. Si spiega, così, che la società titolare di azienda la quale, in ragione di un provvedimento di sequestro, venga privata dell'esercizio della stessa, non diviene per questo un soggetto non fallibile.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il sequestro disposto in sede civile  non comporta che il custode giudiziario dell'azienda sequestrata cui siano stati assegnati anche compiti di amministratore debba essere ritenuto interlocutore necessario nel procedimento di dichiarazione del fallimento della società titolare dell'azienda; ciò in quanto la dichiarazione di fallimento non comporta l'estinzione della società, ma solo la liquidazione dei beni, con conseguente legittimazione processuale dell'organo di rappresentanza a difendere gli interessi dell'ente nell'ambito della procedura fallimentare ed in quanto, la L. Fall., art. 15, comma 2, conferma che l'unico legittimato passivo rispetto alla domanda di dichiarazione di fallimento risulta essere l'imprenditore, che è l'effettivo destinatario degli effetti che la declaratoria invocata mira a produrre. L'assunto di una "duplicazione di ruoli", tra imprenditore e custode, è in conclusione priva di riscontro, giacché nel giudizio per la dichiarazione di fallimento la società sta in giudizio col proprio organo rappresentativo, non con altri. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai fini della dichiarazione di fallimento, il giudice deve indubbiamente procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dei crediti in presenza di una ragionevole contestazione degli stessi, giacché tale contestazione può togliere all'inadempimento del debitore il significato indicativo dell'insolvenza, ma affinché una contestazione circa i debiti da cui si origina l'insolvenza possa essere considerata appunto “ragionevole” esige una circostanziata prospettazione che consenta al giudice della dichiarazione del fallimento e a quello del reclamo di orientare il proprio giudizio sul punto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24898#gsc.tab=0

[in relazione alla seconda massima,  ma con riferimento ad una ipotesi, da considerarsi comunque analoga, di sequestro preventivo penale di beni appartenenti al fallito,  cfr. in questa rivista : Cassazione civile, Sez.  I, 23 Novembre 2018, n. 30505 https://www.unijuris.it/node/4552 e confronta altresì: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 maggio 2018, n. 11706 https://www.unijuris.it/node/4756].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: