Corte di Cassazione (13175/2020) – Revocatoria fallimentare: presupposto per potersi escludere la natura solutoria delle rimesse bancarie affluite su un conto scoperto, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate.

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Data di riferimento: 
30/06/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 giugno 2020, n. 13175 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Roberto Amatore.

Revocatoria fallimentare - Rimesse bancarie - Natura non solutoria di quelle dipendenti da operazioni bilanciate -  Presupposto perché possano considerarsi tali – Esistenza di una pattuizione in tal senso -  Prova necessaria.

In tema di revocatoria fallimentare, la natura non solutoria delle rimesse bancarie affluite su un conto scoperto postula la prova dell'esistenza di una pattuizione idonea ad impedire al credito della banca di palesarsi esigibile e alla rimessa di assumere la funzione di pagamento. Detta prova, che è onere della banca fornire, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da "facta concludentia", purché la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24928.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: