Corte di Cassazione (4345/2020) – Fallimento della mandataria ed estinzione di contratto di mandato: diritto della mandante alla restituzione in chirografo da parte della curatela delle somme a lei spettanti riscosse dalla mandataria in corso di procedura

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Data di riferimento: 
20/02/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4345 – Pres. Guido Federico, Rel. Roberto Amatore.

Fallimento - Contratto di mandato – Estinzione automatica – Somme spettanti alla mandante – Rendicontazione fatta antecedentemente - Accredito sul conto corrente della procedura - Domanda di restituzione da parte della mandante – Insinuazione al passivo – Riconoscimento  della prededuzione ex art. 111, secondo comma, L.F. – Esclusione  - Credito da considerarsi sorto prima dell'avvio della procedura fallimentare – Ammissione al passivo in chirografo.

Laddove in forza di un contratto di mandato una società, nell’ambito dell’esecuzione di un progetto europeo sovvenzionato dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, abbia, tra l'altro, autorizzato una società mandataria, poi fallita, ad incassare  dalla committente tutte le somme a titolo di corrispettivo alla stessa mandante spettanti e laddove, in tale contesto, successivamente al fallimento della mandataria, la committente abbia versato le somme dovute a titolo di corrispettivo mediante accredito sul conto corrente della procedura, non può trovare accoglimento la domanda della creditrice mandante di restituzione di quelle somme in prededuzione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, L.F. , quale credito sorto a favore della massa in occasione o in funzione della procedura concorsuale, ma può ottenerle, previa insinuazione al passivo, solo in chirografo, quali somme indebitamente riscosse dalla fallita per essersi il contratto di mandato estinto automaticamente ex art, 78, secondo comma, L.F. con l'apertura della procedura fallimentare e dovendosi considerare, sulla base dell'attività di rendicontazione resa dalla mandante nei confronti della committente prima della dichiarazione di fallimento della mandataria, il credito sorto anteriormente a tale momento  e non, come  dalla creditrice asserito, solo successivamente, contestualmente all’incasso, in corso di procedura, delle somme dovutele da parte della curatela. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24957#gsc.tab=0

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: