Tribunale di Pavia – Procedura di liquidazione dei beni: considerazioni in merito a: presentazione del ricorso e prededuzione del compenso del procuratore, retribuzione degli ausiliari, mancato subentro nell'esecuzione individuale pendente.

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Data di riferimento: 
01/03/2021

Tribunale di Pavia, Sez. I civ. - Ufficio Fallimenti, 01 marzo 2021 – Giudice Francesco Rocca.

Sovraindebitamento – Liquidazione dei beni – Ricorso – Presentazione tramite procuratore – Prededuzione del di lui compenso – Commisurazione in base all'ammontare dell'attivo dichiarato.

Sovraindebitamento – Liquidazione dei beni –  Compenso spettante agli ausiliari - Parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori – Applicazione – Riduzione percentuale.

Sovraindebitamento – Liquidazione dei beni – Esecuzioni individuali pendenti – Liquidatore  - Scelta di non subentrarvi – Necessità di un 'attenta valutazione e conseguente motivazione – Richiesta al G.E. di dichiararne l'improcedibilità.

In sede di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012, tenuto conto che, secondo l’opinione prevalente, il ricorso deve essere presentato dal procuratore e non dalla parte personalmente, va riconosciuta la prededuzione del compenso del professionista che assiste il debitore, da calcolarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014, in particolare secondo quelli  relativi al ricorso per la dichiarazione di fallimento, applicando quale valore del procedimento l’attivo dichiarato dal debitore che risulti messo a disposizione della procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione  riservata) I compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure ex L. 3/2012, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 % al 40 % rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori in base al D.M. 202/2014 (Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove risulti pendente, al momento dell’apertura della procedura di liquidazione dei beni, una procedura esecutiva a carico del soggetto sovraindebitato, il liquidatore è tenuto a valutare attentamente, e conseguentemente a motivare, alla stregua del criterio del massimo interesse per il ceto creditorio, la scelta di non subentrare nell’esecuzione individuale ai sensi dell'art. 14 novies, n. 2, L.3/2012, ed, in tal caso, è tenuto a richiedere al G.E. di dichiararla improcedibile ai sensi dell'art. 14 quinquies, n. 2, lettera b) di detta legge. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24999.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: