Corte di Cassazione (282/2021) – Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: applicabilità in tema di formazione dello stato passivo dell'art. 7 della L. 52/1991 alle cessioni di credito dalla stessa stipulate.

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Data di riferimento: 
12/01/2021

Corte di Cassazione, Sez. VI , Prima civile, 12 gennaio 2021, n. 282 – Pres. Rel. Massimo Ferro.

Amministrazione straordinaria – Formazione dello stato passivo – Precedente cessione del credito – Art. 7 della l. n. 52 del 1991 – Applicabilità – Fondamento.

In tema di formazione dello stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, alla cessione del credito stipulata dalla società sottoposta alla procedura si applica l'art. 7 della l. n. 52 del 1991 che, pur facendo testualmente riferimento agli effetti del fallimento del cedente, esprime un principio applicabile a tutte le procedure concorsuali. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25003.pdf

[in punto di applicabilità nell'ambito dell'amministrazione straordinaria  anche dell'art. 6 della l. 52/1991,cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 maggio 2019, n. 11589  https://www.unijuris.it/node/4699]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: