Procura Generale della Corte di Cassazione (2020) – L'autorizzazione del giudice delegato non esclude la responsabilità del curatore in caso di danni procurati alla massa nello svolgimento del suo incarico professionale.

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Data di riferimento: 
14/02/2020

Procura Generale della Corte di Cassazione, I Sez. civile, Udienza pubblica del 14 febbraio 2020 – Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, Pres, Antonio Didone, Relatore Paola Vella.

Danni provocati alla massa – Responsabilità del curatore fallimentare  – Svolgimento negligente dell'incarico professionale - Autorizzazione giudice delegato – Esimente – Esclusione – Fondamento.

La circostanza che il curatore, poi revocato, che aveva provocato danni alla massa in sede di  gestione di una pratica di rimborso IVA, fosse stato autorizzato dal giudice delegato, non esclude che possa essere riconosciuto responsabile in caso di azione risarcitoria promossa dal nuovo curatore nei suoi confronti ai sensi dell'art. 38 L.F., stante che il provvedimento giudiziale assunto su istanza di un ausiliario, o dietro parere favorevole di questo, non può costituire, di per sé stesso soltanto, esimente per l’operato negligente dell’ausiliario, che a tale provvedimento abbia concorso a dare causa, dandovi poi esecuzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25070#gsc.tab=0

[cfr. in questa rivista:  Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 luglio 2020, n. 13597  https://www.unijuris.it/node/5253].

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: