Corte di Cassazione (8996/2021) – Rinuncia ad una domanda di concordato preventivo ad ammissione non ancora avvenuta e successiva dichiarazione di fallimento: disciplina da applicarsi in tema di inefficacia di precedenti ipoteche giudiziali.

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Data di riferimento: 
31/03/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 marzo 2021, n. 8996 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Loredana Nazzicone.

Concordato preventivo – Rinuncia alla domanda ad ammissione non ancora avvenuta –  Successiva dichiarazione di fallimento – Ipoteche giudiziali  - Pubblicazione del ricorso - Iscrizione nei novanta giorni precedenti –  Inefficacia nei confronti dei creditori  anteriori – Inapplicabilità dell'art. 168, terzo comma, L.F. - Consecuzione tra procedure - Eventuale revocabilità.

La L.Fall., art. 168, comma 3, il quale dispone l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, rinunciata la domanda di concordato preventivo prima dell'ammissione al concordato medesimo, sia stato in un momento successivo dichiarato il fallimento dell'imprenditore, trovando l'inefficacia degli atti nell'ambito della proceduta fallimentare la propria disciplina nella L.Fall., art. 69-bis (Principio di diritto) [nello specifico la peculiarità del caso risiede anche nel fatto che il fallimento era seguito ad una certa distanza temporale, circa nove mesi, dalla chiusura della procedura di concordato, come conseguente alla pronuncia di estinzione da parte del giudice, quando la società  aveva già posto in essere ulteriori atti di gestione aziendale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25124#gsc.tab=0

[con riferimento alle precedenti decisioni che la Corte ha condiviso, quale thema decidendum del giudizio in corso, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 maggio 2019, n. 14713 https://www.unijuris.it/node/4687, con riferimento alla diversa questione, nel caso di consecuzione delle procedure, della prededucibilità dei crediti sorti nel corso della procedura minore; Cassazione civile, Sez. I, 05 Marzo 2019, n. 6381 https://www.unijuris.it/node/4626, relativa ad una diversa ipotesi in cui il concordato era stato ammesso ed aperto, donde, alla stregua del principio di consecuzione, la disposizione di cui all'art. 168, terzo comma, doveva ritenersi sopravvivesse oltre la singola procedura; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 aprile 2018 n. 9290 https://www.unijuris.it/node/4358, in tema di revocatoria fallimentare in caso di consecuzione, laddove il concordato risultava però essere stato ammesso e la pronuncia di fallimento era seguita a distanza di un intervallo di tempo non irragionevole; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 giugno 2018 n. 14671 https://www.unijuris.it/node/4291, con riferimento ad  un caso in cui ad un concordato ammesso e poi rinunciato era seguita una seconda domanda di procedura minore; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 marzo 2019, n. 8970 https://www.unijuris.it/node/4657,   in tema di fissazione del dies a quo per proporre azioni revocatorie in caso sempre di consecuzione tra procedure].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: