Procura Generale della Corte di Cassazione (2019) – Differenza tra amministrazione straordinaria e fallimento per quanto concerne gli effetti interruttivi permanenti della prescrizione del diritto agli interessi sui crediti chirografari.
Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 dicembre 2019 - Udienza pubblica del 22 gennaio 2020 - Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis, Relatore Aldo Angelo Dolmetta.
Amministrazione straordinaria - Regime precedente al d.lgs. n. 270 del 1999 - Interessi sui crediti chirografari – Decorso della prescrizione - Interruzione a seguito della proposizione di una domanda di insinuazione – Effetto non previsto – Inapplicabilità dell'art. 94 L.F. - Mancato richiamo di quella disposizione – Interruzione permanente a seguito della proposizione di una vera domanda giudiziale - Decorrenza del termine a quo a partire da tale momento - Procedura fallimentare – Differenza - Domanda di ammissione al passivo – Necessità.
Nel fallimento la prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari è interrotta con effetto permanente per tutto il corso della procedura solo dalla domanda di insinuazione al passivo; nell'amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui alla l. n. 95 del 1979, l'esecutività dello stato passivo depositato dal commissario, ai sensi dell'art. 209 l.fall., non determina l'interruzione della prescrizione con effetto permanente anche per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata ai sensi dell'art. 207, comma 1, l.fall.. (Fonte: Sito ufficiale della Procura generale presso la Corte di Cassazione)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25127.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 luglio 2020, n. 14527 https://www.unijuris.it/node/5276]