Tribunale di Roma – Fallimento: presupposti per il riconoscimento della responsabilità degli amministratori e risarcimento del danno quale debito di valore con diritto alla rivalutazione monetaria.

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Data di riferimento: 
23/04/2021

Tribunale di Roma, Sez. XVI (già III) civ., 23 aprile 2021 – Pres. Giuseppe Di Salvo, Rel. Clelia Buonocore, Giud. Stefano Cardinali.

Fallimento – Azione di responsabilità – Esperimento da parte del curatore – Fondamento.

Fallimento – Azione di responsabilità – Riconoscimento della responsabili in capo agli amministratori – Presupposti sufficienti –  Omissioni o condotte poste in essere – Necessità che integrino gli estremi di un reato – Esclusione.

Fallimento –  Operato degli amministratori - Causazione di lesione patrimoniale – Azione di responsabilità ex art. 146 L.F.   - Sussistenza del danno e  nesso causale - Presupposti necessari - Dimostrazione  posta a carico del curatore - Mancanza o irregolare tenuta delle scritture contabili – Inversione dell'onere della prova – Fondamento -  Inadempimento non imputabile – Danno dovuto a caso fortuito o a fatto di o terzo – Amministratori convenuti - Possibili argomentazioni adducibili a discolpa.

Fallimento – Azione di responsabilità – Amministratori – Risarcimento del danno – Debito di valore – Reintegrazione del patrimonio – Contenuto – Svalutazione monetaria – Componente da considerarsi.

La sostituzione del curatore alla società fallita e ai creditori, al fine dell'esperimento ex art. 146 L.F. dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (e/o dei liquidatori), è una manifestazione specifica del generale effetto per cui  il curatore, ai sensi dell’art. 43 L.F., sta in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Per l’affermazione della responsabilità risarcitoria degli amministratori di una società poi fallita è necessario - ma anche sufficiente - accertare la addebitabilità agli stessi di omissioni e/o condotte in violazione degli obblighi gravanti a loro carico e lesive della integrità del patrimonio sociale o, comunque, atte a determinare l’insufficienza di tale patrimonio al soddisfacimento dei creditori sociali, restando, invece, irrilevante la circostanza che le omissioni e condotte illegittime e dannose in concreto addebitate integrino anche gli estremi di un reato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito con riferimento alle azioni di responsabilità esercitate dalla curatela ai sensi dell'art. 146 L.F. nei confronti degli amministratori di società poi fallite, se è vero che, in via generale, compete al curatore dare la prova, oltreché dell'essere gli stessi venuti meno ai loro doveri gestionali, anche dell'esistenza del danno e del nesso di causalità, è certo ammessa la possibilità di un'inversione dell'onere della prova in tal senso quando la mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano quella prova impossibile, perché in tal caso la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società. Agli amministratore chiamati in responsabilità che non riescano a provare di avere  adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, spetta in tal caso dimostrare  che l’inadempimento è stato determinato da causa a loro non imputabile ex art. 1218 c.c., e che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo. (Pierluigi Ferrini -  Riproduzione riservata)

Il risarcimento del danno cui siano tenuti gli amministratori dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell’evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del dovuto a titolo risarcitorio deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest’ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell’entità del danno. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con riferimento alla terza massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 aprile 2011 n. 7606  https://www.unijuris.it/node/4406]

Provvedimento segnalato dall'avv. Giovanni Enrico Arcieri

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: