Corte di Cassazione (9464/2021) – Criteri di quantificazione del compenso professionale liquidabile a favore di un avvocato per l'attività svolta ex art. 161 comma 6 L. F. di valore superiore a Euro 1.500.000,00.

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Data di riferimento: 
09/04/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 aprile 2021, n. 9464 – Pres. Francesco Genovese, Rel. Roberto Amatore.

Concordato preventivo - Avvocato – Attività professionale svolta in sede giudiziale – Controversia di valore superiore ad Euro 1.500.000,00 -  Giudice – Determinazione del compenso ai sensi del  D.M. n. 140 del 2012 – Criteri adottati – Necessaria indicazione.

Opposizione allo stato passivo – Tempestività – Rilevabilità d’ufficio.

Ricorso ex art. 98 l. fall. per impugnazione dei crediti ammessi - - Deposito in forma cartacea e non digitale della documentazione attestante la tempestività del ricorso - Ammissibilità per il principio del raggiungimento dello scopo.

La liquidazione giudiziale del compenso spettante ad un avvocato, da effettuarsi alla stregua dei parametri sanciti dal D.M. n. 140 del 2012, ed in relazione all’attività professionale da lui svolta, nell’interesse del proprio cliente, in una controversia di valore superiore ad Euro 1.500.000,00, postula che l’operato del giudice, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.M., predetto, consenta di individuare le modalità di determinazione del concreto importo originario - ricompreso tra quelli minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente (fino ad Euro 1.500.000,00) - successivamente da incrementarsi, specificandosene il criterio concretamente adottato, in funzione dell’effettivo valore della controversia, della natura e complessità della stessa, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. (Principio di diritto)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25194#gsc.tab=0

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 marzo 2021, n. 5674  https://www.unijuris.it/node/5533]

La verifica della tempestività dell'opposizione ex art. 98 l. fall. è questione rilevabile d'ufficio, indipendentemente dall'eccezione di parte e dalla eventuale contumacia del curatore, ed è pertanto dovere del giudice controllare la data di ricezione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dello stato passivo allegata al fascicolo fallimentare (previa sua acquisizione) o al ricorso in opposizione. (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/27343/CrisiImpresa?La-verifica-della-tempestivit%26%23224%3B-dell%27opposizione-ex-art.-98-l.-fall.-%26%23232%3B-questione-rilevabile-d%27ufficio

In tema di impugnazione dello stato passivo ex art. 98 l. fall., ancorché la prova della tempestività del ricorso debba essere obbligatoriamente resa con modalità telematiche, il ricorso medesimo non incorre nella sanzione dell'inammissibilità qualora in virtù dell'irrituale produzione di documenti in forma cartacea possa reputarsi comunque assicurato ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. il raggiungimento dello scopo, rappresentato dalla costituzione di un contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è stata instaurata. (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/27352/CrisiImpresa?Opposizione-allo-stato-passivo-e-produzione-di-documenti-in-forma-cartacea

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: