Tribunale di Udine – Sovraindebitamento e liquidazione dei beni: cessione dello stipendio, limiti di pignorabilità, divieto di azioni esecutive individuali.

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Data di riferimento: 
13/05/2021

Tribunale di Udine, Sez. II civ., 26 febbraio 2021 – Giudice Gianmarco Calienno.

Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Messa a disposizione dello stipendio – Cessione volontaria o forzosa  - Falcidiabilità.

Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Stipendio del debitore – Apprensione  oltre il limite del quinto o altro – Ammissibilità.

Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Apertura  -  Effetti per i creditori – Azioni esecutive individuali - Divieto di inizio o prosecuzione - Azione del creditore fondiario  - Esclusione inclusa.

Nell'ipotesi che un soggetto sovraindebitato, che ha come sua unica fonte di reddito lo stipendio che percepisce mensilmente quale lavoratore dipendente, proponga una domanda di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012, offrendosi di mettere a disposizione dei creditori, detratta la sola parte necessaria al mantenimento suo e della sua famiglia, quel suo unico reddito, la cessione (volontaria  e/o forzosa) che ne riduce l'ammontare mensile non dovrà più essere presa in considerazione; ciò in quanto l'art. 14 undecies L. n° 3/12, con disposizione analoga a quella dell'art. 42, secondo comma, L.F., che giustifica quella stessa soluzione in sede fallimentare, include nel patrimonio oggetto di liquidazione anche i beni sopravvenuti all'apertura del procedimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che l'art.14 ter, sesto comma, L.3/2012 introduce, come appare, un'evidente deroga ai  limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. ed al D.P.R. n. 150/1980, ritenuti pertanto operativi solo nell'ambito dei procedimenti esecutivi individuali, e non anche in quelli collettivi come il fallimento, si deve ritenere che lo stipendio e, più in generale, ciò che il debitore guadagna  con la propria attività possa essere appreso all'attivo in sede di procedimento di liquidazione dei beni anche oltre il limite del quinto o di quelli regolati dal D.P.R. 150 in caso di cumulo tra cessione e pignoramento. (P erluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma 2, lettera b), dal momento dell'apertura della procedura di liquidazione di beni e fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, e, ai sensi dell'art. 14 dodicies L.F., dal momento dell'esecuzione della pubblicità di cui  alle lettere c) e d) del predetto art. 14 quinquies, non possono rispettivamente essere iniziate o proseguite da parte dei creditori anteriori ed iniziate da parte dei creditori con causa o titolo posteriore azioni esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione; ciò neppure nel caso dette azioni siano state o vengano proposte dal creditore fondiario in quanto la deroga prevista dall'art. 41 del TUB vale solo per il fallimento e non può essere estesa per analogia ad altre ipotesi stante la preclusione prevista dall'art. 14 disp, prel. c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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PDF icon Trib. Udine 26 febbraio 2021.pdf1.39 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: