Tribunale di Teramo – Concordato fallimentare e applicabilità analogica degli artt. 180, quarto comma e 182 bis, quarto comma, L.F. in tema di dissenso da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali (Cram down).

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Data di riferimento: 
19/04/2021

Tribunale di Teramo, Ufficio Procedure Concorsuali, 19 aprile 2021 – Giudice Delegato Giovanni Cirillo.

Concordato fallimentare – Applicazione analogica degli artt. 180 e 182-bis, quarto comma, L.F. - Amministrazione finanziaria ed  enti previdenziali – Mancata espressione del voto o voto contrario all'approvazione – Maggioranza per l'approvazione – Mancato raggiungimento – Omologazione comunque possibile – Fondamento - Presupposti necessari.

In applicazione analogica delle disposizioni  di cui agli art. 180, quarto comma,  e 182 bis, quarto comma, L.F., come modificati dall’art. 3, commi 1 bis ed 1 ter  del D.L. 123/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, relative all'omologazione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, si deve ritenere che anche in sede di concordato fallimentare, laddove pervenga una manifestazione di dissenso da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, il Tribunale fallimentare debba in ogni caso procedere con  l'omologa se l'adesione  risulti determinante al fine del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 128 L.F., ciò in quanto si devono fare rientrare, nonostante le diverse espressioni utilizzate nel contesto di quegli articoli (rispettivamente “mancanza di voto” e “mancanza di adesione”), in tale ipotesi di “dissenso” sia il caso di mancata pronuncia sulla proposta, sia il caso di rigetto della stessa da parte di quelle amministrazioni, al fine di evitare che le proposte di transazione ex art. 182 ter L.F., vengano, seppur convenienti, o non accolte o non prese, in tempi accettabili, in considerazione  solo perché comportanti un soddisfacimento troppo limitato [il tribunale ha sottolineato che il proposito che si deve ritenere il legislatore abbia inteso conseguire con le modifiche introdotte agli artt. 180 e 182 bis L.F. vada ravvisato in quello di ripristinare un diritto comune dei creditori pubblici e privati, quindi una “de-specializzazione” della transazione fiscale e contributiva, volta a ristabilire un diritto comune a tutti i creditori secondo un risultato già fissato anche in sede di decreto correttivo 26 ottobre 2020, n. 147, in particolare con le modifiche agli artt. 44, 63, 88 del CCII]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25262.pdf

[con riferimento all'attribuzione, al fine di bilanciare l'interesse fiscale e contributivo con l'interesse concorsuale, al giudice ordinario-Tribunale fallimentare, anziché, per la transazione fiscale,  al giudice tributario, o, per la transazione contributiva, al giudice del lavoro, della competenza alla tutela giurisdizionale contro i  provvedimenti della pubblica amministrazione adottati in violazione dell'art. 182 ter L.F., cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 25 marzo 2021, n. 8504 https://www.unijuris.it/node/5574; con riferimento ad un graduale processo di semplificazione della tradizionale transazione fiscale e contributiva: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 13 gennaio 2017 n. 760 https://www.unijuris.it/node/3123 e Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili 27 dicembre 2016 n. 26988 https://www.unijuris.it/node/3103].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: