Tribunale di Roma – Operatività del principio di consecuzione anche tra fallimento e liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 e possibile riconoscimento della prededuzione ai crediti sorti in occasione e in funzione della prima procedura.

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Data di riferimento: 
19/04/2021

Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIV civ. - Fallimentare, 19 aprile 2021 (data della pronuncia).

Principio di consecuzione tra  procedure concorsuali – Operatività anche tra fallimento e procedure ex L. 3/2012 – Fondamento.

Consecuzione tra fallimento e liquidazione dei beni – Crediti sorti in occasione e in funzione della prima procedura – Prededucibilità.

La possibilità della consecuzione tra domanda di concordato preventivo e dichiarazione di fallimento di elaborazione giurisprudenziale, ora codificata dall'art. 69 bis L.F. e oramai considerata pacifica persino tra  procedure concorsuali minori, si deve ritenere risulti applicabile anche con riferimento alle  procedure di sovraindebitamento, la cui natura concorsuale si deve considerare pacifica e normativamente riconosciuta.  Del resto l'art. 12, comma 5, L. 3/2012, inserito nella disciplina dell'accordo di composizione della crisi, codifica di fatto l'operatività del principio di consecuzione tra detta procedura e il successivo fallimento  e non si vede per quale motivo lo stesso principio non si dovrebbe poter applicare anche alle altre due procedure regolate dalla legge 3/2012, vale a dire il piano del consumatore e la procedura di liquidazione dei beni (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nell'eventualità che, in ragione dell'identità sotto il profilo oggettivo di uno stato di dissesto che abbia dato luogo ad una procedura fallimentare, poi estinta [nello specifico ex art. 393 c.p.c.  per essere la sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione nei confronti del socio illimitatamente responsabile di una  società dichiarata fallita stata cassata con rinvio e per non essere stato il  processo  riassunto nel termine previsto], sia configurabile una continuità tra detta procedura e la successiva  di liquidazione dei beni ex art. 14  ter L.3/2012 come  proposta, va riconosciuto il beneficio della prededuzione, nel corso di questa seconda procedura, ai crediti  che tale rango abbiano acquisito nel corso della prima in quanto sorti in occasione e in funzione della stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25309.pdf

 

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2019, n. 15724  https://www.unijuris.it/node/4708].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: