Tribunale di Trapani – Fallimento: criterio di risoluzione, sulla base del disposto dell'art. 111 ter, terzo comma, L.F., in sede di riparto, degli eventuali conflitti tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione.

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Data di riferimento: 
27/12/2019

Tribunale di Trapani, 27 dicembre 2019 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Carlo Salvatore Hamel.

Fallimento – Riparto – Conflitti tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione  - Regolamentazione ex 111 ter, terzo comma, L.F. - Beni oggetto di garanzia  -  Prededucibilità delle spese specifiche loro relative e di una aliquota delle spese generali –  Quantificazione di queste ultime – Raffronto percentuale tra le masse attive immobiliare e mobiliare - Criterio  da applicarsi.

La previsione di cui all'art. 111 ter, terzo comma , L. F., che prescrive al curatore di tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale,  non pone una regola di carattere meramente contabile, ma detta un criterio di regolamentazione degli eventuali conflitti tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione, che va risolto facendo gravare sul ricavato dei beni oggetto di garanzia sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione, evidenziate nel conto speciale, sia un'aliquota delle spese generali in quanto sostenute nell'interesse della massa dei creditori [nello specifico, il tribunale ha concluso che andavano considerati come prededuzioni generali, da imputarsi in via proporzionale anche al creditore ipotecario, i crediti dei professionisti che avevano seguito la società in fase di concordato preventivo, poi naufragato, non potendosi ricondurre la loro attività in via specifica all'interesse di taluno soltanto dei creditori ammessi al passivo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25310#gsc.tab=0

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