Tribunale di Parma – Sovraindebitamento e procedura di liquidazione dei beni: considerazioni in tema di messa a disposizione dei creditori del ricavato di una procedura esecutiva pendente e di intervento in causa da parte del liquidatore.

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Data di riferimento: 
02/03/2021

Tribunale Ordinario di Parma, Sez, Fallimentare, 02 marzo 2021 (data della pronuncia) - Giudice Delegato Enrico Vernizzi.

Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni –  Procedura esecutiva immobiliare pendente – Ricavato della vendita – Messa a disposizione dei creditori – Apertura della procedura – Ammissibilità.

Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni –  Procedura esecutiva pendente - Liquidatore -  Intervento nei confronti del debitore - Ammissibilità.

Sovraindebitamento – Liquidazione dei beni – Decreto di apertura -  Procedura esecutiva pendente – Progetto di distribuzione – Approvazione già intervenuta  – Emissione dei mandati di pagamento e riscossione non ancora avvenute – Effetto sospensivo ex art. 14 quinquies, comma II, lett. b) L. 3/2012.

Deve ritenersi ammissibile l’apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14 ter L.3/2012 anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori il ricavato dalla vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell’anzidetta esecuzione immobiliare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Così come avviene in sede fallimentare, ove il curatore del fallimento ai sensi dell’art. 107, sesto comma,  L.F.  può subentrare nelle procedure esecutive pendenti, anche il liquidatore nominato nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio può, in ragione dell'espresso richiamo contenuto nell’art 14 novies comma IV L. 3/2012,  intervenire nella procedura esecutiva pendente nei confronti del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto agli effetti della sospensione di una procedura esecutiva pendente, disposta  ex art 14 quinquies, comma II, lett b) L. 3/2012 dal giudice col decreto di apertura di una procedura di liquidazione dei beni,  è principio generalmente condiviso in giurisprudenza quello secondo cui ove l’inibitoria intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, analogicamente, dopo l’ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi), quando ancora non sia stata consegnata o incassata, materialmente, la somma, l’effetto inibitorio si produrrà egualmente, precludendo la soddisfazione del creditore; ciò in quanto occorre distinguere tra la conclusione della fase espropriativa, che si ha con l'ordine di pagamento, e conclusione del processo esecutivo, che si ha con l'emissione dei mandati di pagamento  compilati dal cancelliere e riscossi dall'avente diritto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25308.pdf

[con riferimento alla terza massima, cfr., per quanto concerne in particolare l'inefficacia del pagamento del terzo pignorato, eseguito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, ancorché in esecuzione di un’ordinanza di assegnazione anteriore: Cassazione civile, sez. VI, 22 Gennaio 2016, n. 1227 https://www.unijuris.it/node/3529 e Cassazione civile, Sez. I, 31 marzo 2011 n. 7508  https://www.unijuris.it/node/1624; così come in tema di concordato:  Tribunale di Livorno 4 febbraio 2014 https://www.unijuris.it/node/2265 e Tribunale Mantova, 22 giugno 2011  https://www.unijuris.it/node/1090; con riferimento alla diversa ipotesi che la vendita o l'assegnazione del bene sia già avvenuta, vale a dire che il  processo esecutivo risulti concluso, al momento dell'apertura di una procedura di sovraindebitamento:  Tribunale di Firenze 06 luglio 2016 https://www.unijuris.it/node/2962].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: