Corte di Cassazione (13076/2021) – Fallimento: individuazione, anche ai fini della prescrizione, dell'evento cui è collegato l'insorgere dell'inefficacia, prevista dall'art. 44 L.F., dei pagamenti effettuati in corso di procedura.

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Data di riferimento: 
14/05/2021

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 14 maggio 2021, n. 13076 – Pres. Antonio Valitutti, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento – Pagamenti effettuati in corso di procedura - Inefficacia -  Momento in cui si verifica – Individuazione – Sezione filtro della Cassazione - Ordinanza interlocutoria – Questione da affrontarsi nel corso di una pubblica udienza – Rimessione alla Sez. Prima.

Ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione dell'azione di  ripetizione dell’indebito promossa dal soggetto - che dopo il fallimento del suo creditore abbia pagato il creditore di questi a seguito di assegnazione giudiziale e abbia dovuto poi compiere di nuovo la prestazione nelle mani del fallimento – occorre stabilire se la norma dell’art. 44 legge fall. delinei un’ipotesi di inefficacia c.d. automatica o se, per contro, tale inefficacia sia frutto di una pronuncia giudiziale di carattere costitutivo. (Massima ufficiale) [nello specifico, a norma dell'art. 380 bis c.p.c., comma 3, la Sez.  sesta, c.d. “Sezione filtro”, constatata la complessità delle questioni di diritto implicate, ha ritenuto di non potere ravvisare evidenze decisorie tali da consentirgli la definizione del ricorso, come proposto dal debitor debitoris che, avendo dovuto soddisfare il fallimento, aveva agito nei confronti del creditore del fallito per ripetere quanto a quello in precedenza indebitamente pagato, e ne ha pertanto disposto la rimessione alla Sezione Prima affinché quella problematica venga dibattuta nel corso di una pubblica udienza]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25364/CrisiImpresa?Fallimento%2C-inefficacia-dell%26%238217%3Bassegnazione-e-prescrizione-della-ripetizione-dell%26%238217%3Bindebito#gsc.tab=0

[cfr. in questa rivista, a favore della tesi che individua il momento  da cui opera l'inefficacia ex art. 44 L.F. del pagamento eseguito dal terzo, debitor debitoris, in costanza del fallimento del suo creditore in quello in cui il curatore promuove l'azione volta ad ottenere il pagamento di quanto il terzo risultava debitore: Cassazione civile, Sez. I, 12 Ottobre 2018, n. 25558https://www.unijuris.it/node/4430].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: