Corte di Cassazione (6806/2021) – Concordato preventivo e modalità di liquidazione del compenso al commissario giudiziale e al commissario liquidatore: inammissibilità di una liquidazione cumulativa.

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Data di riferimento: 
11/03/2021

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 11 marzo 2021, n. 6806 – Pres. Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti, Rel. Alberto Pazzi.

Concordato preventivo - Compenso del commissario giudiziale - Liquidazione cumulativa  con quello del liquidatore giudiziale - Inammissibilità - Criteri di quantificazione – Necessità di una modificazione analitica.

In tema di concordato preventivo, non è ammissibile per violazione degli artt. 39 e 165, comma 2, l. fall. la liquidazione cumulativa, ed in termini coincidenti, dell'attività svolta dal commissario giudiziale e dal liquidatore giudiziale poiché i due organi non solo svolgono attività di differente natura e consistenza nell'ambito della procedura per un lasso di tempo non coincidente, ma ricevono anche compensi determinati secondo criteri diversi; inoltre ai fini della liquidazione, non è sufficiente una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile ed applicabili, per la loro genericità, ad una serie indeterminata di casi, essendo al contrario necessaria una motivazione analitica che rappresenti l'"iter" logico-intellettivo seguito dal tribunale per arrivare alla liquidazione, tramite l'espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte ed ai risultati conseguiti. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25391.pdf

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: