Tribunale di Bari – Sovraindebitamento e procedura di liquidazione dei beni: vendita dei beni oggetto di garanzia e imputazione delle spese sia specifiche che generali al creditore ipotecario. Quantificazione del compenso spettante all'OCC.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
03/06/2021

Tribunale di Bari, Sez. IV civ. - Volontaria giurisdizione, 03 giugno 2021 (data della pronuncia) – Giud. Assunta Napoliello.

Sovraindebitamento - Liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 - Procedura da considerarsi concorsuale - Crediti muniti di diritti di poziorità – Spese prededucibili – Applicabilità - Disciplina generale espressa dalla legge fallimentare – Possibile estensione.

Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio – Vendita di beni ipotecati – Ricavato – Distribuzione - Conflitto tra crediti prededucibili e ipotecari - Art. 14 duodocies, secondo comma, L. 3/2012 – Prevalenza da riconoscersi ai crediti garantiti – Spese di gestione e spese generali - Applicazione analogica dell'art. 111 ter l. fall. - Ammissibilità.

Sovraindebitamento – Procedure ex L. 3/2012 - Compensi spettanti all'OCC – Quantificazione – Modalità convenuta in sede di conferimento dell'incarico – Criterio prevalente - Mancanza di tale accordo - Artt. 14 e segg. del D. M. n. 202 del 2014 - Applicazione – Criterio di ripartizione tra gestore ed organismo.

La disciplina generale espressa dalla legge fallimentare in merito alla graduazione, anche in relazione alle spese prededucibili, dei crediti muniti di diritti di poziorità, non può essere trascurata in sede di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012, ciò alla luce di una lettura sistematica di tutta la disciplina che regola la concorsualità, al cui genere quella procedura si deve ritenere appartenga. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

In ragione della medesima natura giuridica che caratterizza la procedura fallimentare e la liquidazione del patrimonio, che, stante la medesima finalità di liquidazione dei beni nell'interesse della massa dei creditori, potrebbe qualificarsi come 'fallimento del soggetto non fallibile', va ritenuto applicabile, anche alla procedura disciplinata dalla legge sul sovraindebitamento, l'art. 111 ter, secondo comma, L.F., e la sua declinazione giurisprudenziale, che detta, non una mera regola di carattere contabile, bensì un criterio di regolamentazione degli eventuali conflitti tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione, conflitti che vanno risolti in particolare facendo gravare sul ricavato della vendita dei beni oggetto di garanzia (da attribuire, ai sensi dell'art. 14 duodocies, secondo comma, ultima parte, L. 3/2012, ancor prima che ai soggetti titolari di crediti prededucibili sorti in funzione o in occasione dello svolgersi di quella procedura, ai creditori garantiti) sia le spese sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione, evidenziate su un conto speciale, sia un'aliquota delle spese generali sostenute nell'interesse di tutti i creditori [nello specifico il Tribunale ha ritenuto che il creditore ipotecario non poteva opporsi al pagamento delle spese inerenti l'immobile sul quale aveva iscritto ipoteca, quali quelle di natura fiscale, né pretendere che fossero poste a carico di tutti gli altri creditori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

I compensi spettanti all'OCC, in difetto di accordo con il debitore che ha conferito allo stesso il relativo incarico, vanno determinati ai sensi degli artt. 14 e segg. del D. M. n. 202 del 2014 del Ministero della Giustizia, che comprende “l'intero corrispettivo per l'attività svolta, incluse le attività accessorie alla stessa”; detto corrispettivo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del vigente regolamento dell'OCC va ripartito per il 65% a favore del Gestore della crisi e per il 35% a favore dell'Organismo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25467.pdf

 

[con riferimento alla prima massima e ad un principio affermatosi che postula una certa osmosi delle norme che regolano le singole specifiche procedure concorsuali, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087 https://www.unijuris.it/node/4062; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2018 n. 1182 https://www.unijuris.it/node/3909; con riferimento alla seconda massima: Tribunale di Milano, 21 maggio 2015 https://www.unijuris.it/node/2760].

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: