Tribunale di Napoli – Fallimento e azione di responsabilità per distrazione di beni patrimoniali: amministratore che si professi mero prestanome di altri. Competenza in caso di presenza nello statuto sociale di una clausola arbitrale.

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Data di riferimento: 
14/04/2021

Tribunale Ordinario di Napoli, Sez. Spec.in Materia d'Impresa, 14 aprile 2021 – Pres. Dario Raffone, Rel. Francesca Reale, Giud. Caterina Di Martino.

Fallimento – Azione di responsabilità - Amministratore – Prestanome - Incarico solo formale – Controllo della gestione sociale – Obbligo cui era comunque tenuto – Fondamento.

Società fallita – Azione di responsabilità - Crediti esposti in bilancio – Omessa indicazione nei bilanci successivi – Amministratore - Possibile occultamente e/o distrazione - Loro reale destinazione – Mancata dimostrazione - Prova della ricorrenza di tali ipotesi.

Fallimento – Amministratore - Azione di responsabilità promossa nei suoi confronti – Differenza tra attivo e passivo - Risarcimento richiesto dal curatore - Competenza - Statuto sociale – Presenza di una clausola compromissoria – Azione da considerarsi svolta a favore dei creditori sociali - Soggetti terzi noninteressati a tale clausola – Competenza del giudice ordinario - Permanere.

Non è esente da responsabilità l'amministratore che sostenga di essere stato un mero prestanome di altro soggetto di riferimento della società fallita che abbia subito danni patrimoniali per non essere stata correttamente gestita, stante che in ambito civilistico non è causa di esonero da responsabilità per fatto illecito l'aver operato in ambito societario quale prestanome ed in quanto, anche in tal caso, la qualità di amministratore impone anche a chi riveste solo formalmente tale incarico il dovere di comunque controllare la regolarità della gestione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’amministratore di una società fallita che non fornisce alcuna giustificazione circa l’impiego di alcuni crediti esposti nel bilancio di un certo anno e non più presenti nei bilanci successivi si deve considerare responsabile della distrazione e/o occultamento degli stessi stante l'obbligo giuridico cui è tenuto di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova del compimento da parte sua di tal genere di azioni, onde va condannato al risarcimento del danno fino a concorrenza del passivo accertato in sede fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve ritenere che la clausola arbitrale rituale contenuta nello statuto della società fallita, relativa a tutte le controversie nascenti tra i soci, tra i soci e la società, anche promosse dai e nei confronti degli amministratori e dei sindaci, non risulti operante, essendo i creditori sociali soggetti terzi rispetto alla società, nei confronti del curatore che agisca ai sensi dell'art. 146 L.F. con l'azione di responsabilità, laddove tale azione risulti diretta alla condanna dell’amministratore al pagamento della sola differenza tra l’attivo ed il passivo, e non dell’intero danno arrecato alla società [al riguardo il Tribunale ha sottolineato che l'azione fallimentare di responsabilità costituisce uno strumento unitario e inscindibile di reintegrazione del patrimonio sociale, previsto sia a garanzia dei soci che dei creditori sociali, nel quale infatti confluiscono, pur non perdendo la loro identità giuridica, sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c. che quella di cui all'art. 2394 c.c., ed ha pertanto concluso che, nello specifico, essendo l'azione indirizzata proprio a quel risultato, doveva considerarsi svolta a favore dei creditori sociali, ragion per cui la clausola compromissoria non poteva trovare applicazione e la competenza doveva rimanere radicata in capo al giudice ordinario]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25481.pdf

 

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. – 1, 23 luglio 2020, n. 15830 https://www.unijuris.it/node/5288]

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