Tribunale di Livorno – Sovraindebitamento e piano del consumatore: considerazioni in tema di omessa considerazione di una particolare categoria di debiti oggetto di esecuzione presso terzi, di ricorso familiare e di valutazione dei presupposti soggettivi.

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Data di riferimento: 
22/04/2021

Tribunale di Livorno, 22 aprile 2021 (data della pronuncia) – Giudice Franco Pastorelli.

Creditore - Pignoramento presso terzo, quale debitor debitoris - Giudice dell'esecuzione - Ordinanza di assegnazione – Trasferimento al terzo del credito del debitore originario – Pronuncia – Stato di crisi da sovraindebitamento di quel debitore - Successiva proposizione di un piano del consumatore - Debito interessato alla procedura esecutiva – Mancata considerazione nel piano – Ammissibilità – Fondamento - Pronuncia dell'ordinanza di assegnazione - Procedura da considerarsi conclusa da tale momento

Crisi da sovraindebitamento di carattere familiare – Piano del consumatore – Possibile proposizione di un ricorso congiunto – Condizioni di ammissibilità.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore - Debitore – Qualità soggettiva di consumatore – Presupposto necessario - Attività imprenditoriale di un figlio - Ricorso a finanziamenti bancari da parte di questi - Obbligazione assunta dal genitore per garantire le banche – Iniziativa non comportante la perdita della qualità richiesta.

Il consumatore che ha proposto un apposito piano per avere accesso alla specifica procedura prevista dalla L. 3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento in cui versa può non considerare in quello stesso piano il debito a fronte del quale il relativo creditore abbia in precedenza avviato una procedura di espropriazione presso terzi già conclusasi con la pronuncia a suo favore ex art. 553 c.p.c. di una di un'ordinanza dei assegnazione; ciò in quanto quella procedura deve considerarsi conclusa e definita a seguito di quel provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Alla luce di quanto espressamente previsto dall'art.7 bis della L. 3/2012, come introdotto dalla legge 176/2020, deve ritenersi ammissibile il ricorso congiunto ad una procedura di composizione della crisi da parte dei membri di un unico nucleo familiare se conviventi o nel caso in cui il sovraindebitamento abbia origine comune. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Deve ritenersi superato l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale in presenza di un contratto di garanzia è all'obbligazione garantita che deve farsi riferimento per verificare la sussistenza del requisito soggettivo di consumatore in quanto il più recente orientamento della stessa Corte, sulla scia dell’insegnamento del giudice europeo, è nel senso di ritenere che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica vanno valutati in relazione alle finalità per il quale il soggetto abbia agito [nello specifico, il Tribunale ha ritenuto che non poteva escludersi che i ricorrenti, marito e moglie, dovessero qualificarsi come consumatori nonostante avessero assunto, in ragione del vincolo di parentela esistente, dei debiti nei confronti di alcune banche per garantire l'attività imprenditoriale del proprio figlio, attività cui non risultavano essere cointeressati]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25430.pdf

 

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. III, 05 giugno 2020, n. 10820 https://www.unijuris.it/node/5266, che ha stabilito che con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione prevista dall'art. 553 c.p.c., comportante un mutamento del soggetto attivo della prestazione dovuta dal debitor debitoris pignorato, la procedura di espropriazione di crediti presso terzi ha raggiunto il suo scopo e da quel momento si può considerare conclusa e definita; si sottolinea però al riguardo che lo stesso Tribunale di Livorno, 30 marzo 2021 https://www.unijuris.it/node/5606 ha, in prosieguo di tempo, sollevato una questione di costituzionalità a riguardo della falcidiabilità dei crediti già interessati da un'ordinanza di assegnazione, in quanto ipotesi non contemplata dall'art. 8, comma 1 bis della legge 27 gennaio 2012 n. 3 come introdotto dall'articolo 4 ter, comma 1, lettera d), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176; con riferimento alla seconda massima, cfr.: Tribunale di Mantova, 08 aprile 2018 https://www.unijuris.it/node/4137].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: