Tribunale di Bari - Concordato in bianco: perentorietà dei termini previsti dall'art. 161, VI comma, e 162, I comma, L.F.; ammissione dei crediti tributari oggetto di contestazione giudiziale e necessaria appostazione di un adeguato fondo rischi.

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Data di riferimento: 
03/05/2021

Tribunale di Bari, Sez. IV civ. - Ufficio Fallimenti, 03maggio 2021 (data della pronuncia) – Pres. Raffaella Simone, Rel. Rosanna Angarano, Giud. Nicola Magaletti.

Concordato preventivo con riserva – Termine per integrare il piano ex art. 161, primo comma, L.F. – Perentorietà – Presentazione nel frattempo di un concordato pieno – Inammissibilità – Motivo – Condizione che può consentirla.

Concordato preventivo – Crediti giudizialmente contestati – Possibile ammissione – Presupposti – Fondamento.

Concordato preventivo – Crediti tributari giudizialmente contestati – Ammissione – Tribunale – Fase dell'omologazione – Accantonamento provvisorio – Necessaria previsione – Giudizio di fattibilità economica – Mancata appostazione di un fondo rischi adeguato – Riscontro - Valutazione di inammissibilità della proposta.

Un interpretazione sistematica degli artt. 161, sesto comma, e 162, primo comma, L.F., induce ad escludere che al debitore, che abbia formulato una domanda di concordato “prenotativo” e abbia nel termine concessogli presentato il piano e la proposta e a cui il tribunale, avendone riscontrate delle criticità, abbia concesso un ulteriore termine fine a quindici giorni per apportarvi integrazioni e produrre nuova documentazione, sia consentito introdurre modifiche al piano da ultimo presentato addirittura oltre il nuovo termine a lui assegnato al fine esclusivo di fornire chiarimenti, ciò in quanto una diversa interpretazione risulterebbe in contrasto con l'intera disciplina della fase procedimentale che si apre a seguito del deposito di una domanda di concordato di quel tipo. Né, in pendenza del concordato “in bianco”, può essere consentito al debitore di presentare una domanda di concordato “pieno” in quanto rispetto al medesimo imprenditore e alla medesima insolvenza il concordato non può che essere unico; e ciò, a meno che lo stesso debitore, in pendenza del termine fissato ex art. 162, secondo comma, L.F. per la dichiarazione di inammissibilità del concordato con riserva e per l'esame di eventuali istanze di fallimento, non manifesti l'inequivoca volontà da parte sua di rinunciare alla diversa domanda in precedenza depositata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude, nel concordato preventivo, il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura che il tribunale deve assolvere direttamente, ad una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio; così non fosse una eventuale omissione altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli creditori “certi”, impedendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette circa il proprio voto, e risulterebbero altresì pregiudicati gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei propri diritti, ma che possono essere ammessi al voto, ex art. 176 L.F., con previsione di specifico trattamento per l'ipotesi che le loro pretese risultino poi confermate o modificate in sede giurisdizionale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In presenza di una proposta di concordato che sia stata ammessa, ai fini del voto, anche con riferimento a dei crediti giudizialmente contestati, è opinione comune che il tribunale in sede di omologa abbia il potere ex art. 180, sesto comma, L.F. di disporre e di quantificare i necessari accantonamenti, ma anche di non prescriverli, ove reputi, all'esito di una valutazione di tipo incidentale, che il credito o i crediti contestati non siano esistenti. Con riguardo ai crediti tributari, tuttavia, vige la norma speciale di cui all'art. 90 del D.P.R.602/73 in ragione della quale, con orientamento condiviso dalla Cassazione, deve ritenersi che il tribunale sia tenuto ad operare, in via provvisoria, in attesa della devoluzione della controversia al giudice tributario, un accantonamento [nello specifico il tribunale ha giudicato non fattibile, perché totalmente implausibile, una proposta di concordato, in quanto il proponente, pur nella sussistenza di un accertamento tributario nei suoi confronti, cui aveva fatto seguito una decisione di primo grado del giudice tributario allo stesso sfavorevole, decisione da lui giudizialmente contestata ma non ancora oggetto di sospensione, non aveva provveduto a fronte dell'ammissione al passivo di quel credito ad appostare nel piano un fondo rischi adeguato, né a fornire agli altri creditori, anche in virtù di un'attestazione ex art. 161, terzo comma, L.F. che risultasse al riguardo adeguata, una valida informativa in termini di ammontare reale del passivo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25468.pdf

[con riferimento all'estensione del sindacato cui il tribunale è chiamato in sede di verifica della fattibilità giuridica ed economica di una proposta di concordato preventivo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701].

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: