Corte di Cassazione (14050/2021) – Compenso spettante al professionista che si è limitato ad esprimere un parere negativo sulla attendibilità dei dati e sulla fattibilità del piano di concordato preventivo. Decisione in merito alle spese del giudizio.

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Data di riferimento: 
21/05/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 maggio 2021, n. 14050 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Mauro Di Marzio

Concordato preventivo – Relazione ex art. 161, terzo comma, L.F. - Professionista incaricato di redigerla – Parere negativo sulla attendibilità dei dati e sulla  fattibilità del piano – Comunicazione al committente e rinuncia al mandato – Adempimento da considerarsi solo parziale –  Diritto ad un compenso ridotto rispetto a quanto pattuito – Mancata redazione di una relazione seppur negativa.

Spese del giudizio – Compensazione – Omessa pronuncia – Contestazione in Cassazione – Inammissibilità – Decisione rimessa al giudice del merito – Motivazione non necessaria.

Non ha diritto al compenso nella misura pattuita, il professionista che si sia limitato ad emettere un parere negativo sulla attendibilità dei dati e sulla  fattibilità del piano di concordato preventivo, laddove l'accordo stipulato con l'impresa prevedesse la stesura di una relazione ex art. 161, terzo comma, L.F. attestante la sussistenza di quei presupposti con anche la specifica indicazione delle attività da compiersi; ciò in quanto la prestazione posta in essere, pur svolgendo un'opera in sé idonea a sbarrare la strada all'ulteriore corso della procedura minore, non risulta aver esattamente adempiuto a quanto tra le parti concordato, ma aver offerto un adempimento soltanto parziale [nel caso specifico, secondo il Tribunale, il primo obiettivo dell'incarico non era di certo l'espressione di un giudizio, ma la redazione di una vera e propria relazione e quindi, conseguentemente, il professionista, per poter avanzare la propria pretesa sull'intero compenso pattuito, avrebbe dovuto,  seppure una tale soluzione non fosse prevista dall'art. 161, terzo comma, L.F. che si occupa di altro, elaborare una relazione seppur  negativa anch'essa completa,  predisposta cioè con le medesime modalità e criteri che il professionista avrebbe utilizzato per la redazione di una attestazione positiva, con l'unica differenza costituita, ovviamente, dalla diversa valutazione finale; la qual cosa non era sicuramente avvenuta, tant'è che l'oggetto della missiva inviata dall'attestatore alla committente per esprimere il parere negativo includeva una rinunciava esplicita al mandato professionale, onde, ad avviso dello stesso tribunale, egli poteva aver diritto solo ad un corrispettivo ridotto (il controllo di tale decisione, come assunta dal giudice del merito, da parte della Suprema Corte non poteva aver luogo, trattandosi di decisione adeguatamente motivata che, essendo stata assunta sulla base di un dato testuale effettivamente neutro, esorbitava dai limiti della verifica di legittimità riservata alla Corte stessa) ]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La compensazione delle spese di giudizio, anche in dipendenza della soccombenza reciproca, è scelta discrezionale del giudice di merito, mentre l'omessa compensazione non richiede motivazione alcuna e non è in alcun modo censurabile avanti al giudice della legittimità (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://news.ilcaso.it/libreriaFile/2d409-14050-21.pdf 

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 marzo 2018, n. 7974 https://www.unijuris.it/node/4765].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: