Tribunale di Pordenone – Azione revocatoria e azione di simulazione: possibilità della proposizione contestuale delle stesse da parte del creditore. Differenze in tema di pregiudizio subito.

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Data di riferimento: 
07/05/2021

Tribunale di Pordenone,  07 maggio 2021 (data della pronuncia).

Azione revocatoria e azione di simulazione – Creditore – Possibilità dell'esperimento contestuale di entrambe – Proposizione in forma alternativa o in via subordinata – Differenze per quanto concerne i poteri decisori di cui il giudice è investito.

Azione revocatoria e azione di simulazione – Creditore - Differenza per quanto concerne il pregiudizio subito – Danno effettivo o indiretto.

L’azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono, come la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente, in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra. L’unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all’altra, risiede nella circostanza che, nel primo caso, è l’attrice a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una “species iuris” piuttosto che l’altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell’eventualità in cui questa risulti infondata o, comunque, da rigettare, esamini l’ulteriore richiesta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)    

A differenza dell’azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., che contempla tra i requisiti che sono richiesti affinché possa essere promossa l'eventus damni, per la proponibilità dell’azione di simulazione da parte del creditore è sufficiente, a prescindere dal fatto che il suo credito sia anteriore o posteriore all'atto simulato, che lo stesso abbia, in ragione della diminuzione quantitativa o della variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che ha reso più incerto, difficile, o comunque oneroso il proprio soddisfacimento, un legittimo interesse a vedere ristabilita la verità contro l’apparenza, non occorrendo in tal caso il verificarsi di un danno effettivo in capo al creditore stesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25465.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: