Tribunale di Grosseto – Sovraindebitamento e piano del consumatore: efficacia di un'ordinanza di assegnazione emessa antecedentemente e rilevanza, in termini di meritevolezza, del fatto che il debitore si sia indebitato per assistere un familiare malato.

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Data di riferimento: 
16/03/2021

Tribunale di Grosseto, Ufficio Volontaria Giurisdizione, 16 marzo 2021 (data della decisione). Pignoramento presso terzi - Fallimento di debitore esecutato – Ordinanza di assegnazione – Pronuncia anteriore – Opponibilità – Fondamento – Procedura espropriativa da considerarsi conclusa.

Pignoramento presso terzi - Fallimento di debitore esecutato – Ordinanza di assegnazione – Pronuncia anteriore – Effetto -  Trasferimento del credito dal debitor debitoris al creditore procedente – Pagamenti effettuati dal terzo dopo la pronuncia di fallimento – Inefficacia ex art. 44 L.F. – Possibilità per il creditore di insinuarsi al passivo.

Sovraindebitamento – Procedure ex l. 3/2012 – Concorsualità -  Pagamenti effettuati nel corso delle stesse – Applicabilità dell'art. 44 L.F. - Inefficacia rispetto ai creditori anteriori – Questione comunque controversa.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Proponibilità – Requisito della meritevolezza – Presupposti oggettivi e soggettivi – Obbligazioni assunte – Necessità di assistere un familiare malato – Circostanza escludente la colpa.

In tema di opponibilità dell'ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c. emessa nell'ambito di un pignoramento presso terzi prima del fallimento del debitore esecutato, deve prendersi atto che la più recente giurisprudenza di legittimità, modificando il proprio pregresso orientamento, ha ritenuto che quest'ultimo evento non abbia effetto sull'ordinanza di assegnazione, qualora sia stata già pronunciata, restando fermo il diritto dei creditore nei termini dell'ordinanza stessa, in quanto con quella pronuncia, la procedura esecutiva di deve ritenere abbia raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definita. ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Se lo scopo dell'espropriazione presso terzi di somme di denaro è quello di trasferire un credito dal debitor debitoris al creditore procedente e se l'ordinanza di assegnazione, laddove pronunciata prima del fallimento del debitore esecutato, realizza questo trasferimento, ciò non significa che i pagamenti effettuati dal terzo dopo tale evento possano per tali ragioni considerarsi validamente effettuati, ostandovi il divieto di cui all'art. 44 L.F. alla luce del quale i pagamenti eseguiti dal terzo al creditore procedente dopo la dichiarazione di fallimento del debitore originario devono considerarsi, nel rispetto della par condicio creditorum, inefficaci. Del resto, nulla impedisce al creditore assegnatario di insinuare il proprio credito, come assegnatogli  dall'ordinanza di assegnazione, al passivo della procedura fallimentare, secondo le regole del concorso.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Partendo dal presupposto  che le procedure di cui alla legge n. 3/2012 possono essere definite, pacificamente, procedure concorsuali (caratterizzate dalla concorsualità, dall'universalità e dalla segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori nel rispetto della par condicio creditori), non si ravvisano ostacoli a ritenere applicabile, anche nell'ambito di quelle procedure, l'art. 44 L.F. dovendo infatti il patrimonio del debitore essere destinato alla massa e non ai singoli creditori [nello specifico, il Tribunale ha però sottolineato che la questione relativa al pignoramento presso terzi resta comunque dibattuta in quanto non possono trascurarsi, ad esempio, quelle decisioni della giurisprudenza di merito che hanno ritenuto l'assegnazione prevalente rispetto alla procedura da sovraindebitamento, escludendo l'applicazione analogica dell'art. 44  L.F.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto al requisito della meritevolezza, come anche attualmente richiesto per  la proponibilità di un piano del consumatore pur a seguito della modifica introdotta dalla legge 176/2020, che ha previsto possa essere esclusa dal fatto che il consumatore abbia determinato la propria situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode (articolo 7, comma secondo, L. 3/2012), la necessità per il debitore di provvedere alle cure di un familiare, si deve ritenere che  già di per sé escluda la sussistenza di un qualsivoglia profilo di colpa sotto il profilo oggettivo della violazione della regola di condotta cui era tenuto nell'assumere le obbligazioni che ne hanno causato il sovraindebitamento, non potendo certo pretendersi che lo stesso non si adoperasse con tutte le risorse possibili per fare fronte a quella situazione, mentre l'imprevedibilità del repentino peggioramento delle condizioni di salute di quel familiare e la durata della malattia rilevano sotto il profilo soggettivo della colpa, escludendola. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25530.pdf

[con riferimento alla prima massima e alla più recente giurisprudenza di legittimità, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. III, 05 giugno 2020, n. 10820  https://www.unijuris.it/node/5266

 

e con riferimento ai difformi pregressi orientamenti: Cassazione civile, Sez. VI, 22 Gennaio 2016, n. 1227 https://www.unijuris.it/node/3529 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ – 1, 28 maggio 2018 n. 13242 https://www.unijuris.it/node/4144].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: